Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
1 febbraio 2003
Sono stato fermato dalla polizia per eccesso di velocita'... percorrevo una strada con limite di 50km/h... la polizia con il foto laser mi ha preso una velocita' di 79 km/h. Non andavo a quella velocita' pero' non ho potuto fare niente per oppormi. Mi e' stata fatta una multa di 137 euro. Pochi giorni fa ho visto il servizio di "Striscia la notizia" sui cartelli non validi perche' non riportavano alcuni dati stampati dietro. Se il cartello che mi indicava il limite di 50 non riporta quei dati posso fare ricorso? E in che modo? Oltretutto al momento che mi hanno fermato non mi hanno quasi rivolto la parola ma mi hanno dato solo la ricevuta della multa. Come posso contestarla? Aiutatemi.....
Risposta ADUC
la notizia a cui lei fa riferimento e' quella della sentenza del giudice di pace di Roma (IV sezione), il quale ha stabilito che i cartelli stradali privi di ordinanza e data non sono validi.
Dunque se anche il cartello indicante la velocita' fosse privo di dette indicazioni potrebbe tentare l'opposizione al giudice di pace, ma tenga presente che l'accoglimento non e' certo.
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso. clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Dunque se anche il cartello indicante la velocita' fosse privo di dette indicazioni potrebbe tentare l'opposizione al giudice di pace, ma tenga presente che l'accoglimento non e' certo.
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso. clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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