Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

31 gennaio 2003
Domanda 31 gennaio 2003
notizia del 29/01/2003 15:56 CARTELLI STRADALI: CODACONS, SONO IRREGOLARI MULTE ILLEGALI Roma, 29 gen. - (Adnkronos) - Tutte le multe date finora e non ancora pagate possono essere impugnate per irregolarita' nella procedura. I cartelli stradali delle principali citta' italiane sono, infatti, illegali perche' non rispettano il Codice della strada. La denuncia e' del Codacons che cita in particolare l'articolo 39: 'il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali stradali verticali (ossia anche quelli di prescrizione come ad esempio i segnali di divieto) e le loro modalita' di impiego e di apposizione'.
(preso da Libero) Io sono stato "vittima" di un autovelox, posso rientrare nella categoria?
Grazie per l'attenzione

Risposta ADUC
c'e' stata una sentenza del giudice di pace di Roma (IV sezione), il quale ha stabilito che i cartelli stradali privi di ordinanza e data non sono validi.
Dunque se nel cartello principale indicante la velocita' mancasse tale indicazione il ricorso sarebbe possibile, tenendo presente che sara' poi il giudice adito a valutare ed eventualmente attenersi alla sentenza di Roma.
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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