Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
29 gennaio 2003
In data odierna ho ricevuto una multa per eccesso di velocita'. Tale multa mi e' stata recapitata tramite posta. L'infrazione risale al 2 dicembre 2002.
Io sapevo le multe per autovelox non contestate immediatamente non sono valide. Sul verbale si dice che "non e' stato possibile contestare immediatamente l'infrazione per il seguente motivo: assenza del trasgressore. " Mi chiedo: ma se ero assente l'auto andava da sola???
La strada era una strada urbana.
Chiedo gentilmente un Vostro consiglio.
Io sapevo le multe per autovelox non contestate immediatamente non sono valide. Sul verbale si dice che "non e' stato possibile contestare immediatamente l'infrazione per il seguente motivo: assenza del trasgressore. " Mi chiedo: ma se ero assente l'auto andava da sola???
La strada era una strada urbana.
Chiedo gentilmente un Vostro consiglio.
Risposta ADUC
con le recenti disposizioni al codice della strada il fermo immediato del veicolo non e' piu' obbligatorio, se non in strade specifiche indicate dal Prefetto.
Per quanto riguarda il vizio formale riscontrato, potrebbe tentare il ricorso, ma l'eventuale accoglimento potrebbe comportare solamente la riemissione del verbale corretto e non l'annullamento dello stesso.
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Per quanto riguarda il vizio formale riscontrato, potrebbe tentare il ricorso, ma l'eventuale accoglimento potrebbe comportare solamente la riemissione del verbale corretto e non l'annullamento dello stesso.
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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