Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
29 gennaio 2003
Vorrei chiedere qualche consiglio:
- e' improponibile il ricorso per una multa ricevuta, se i tempi per lo stesso sono gia' scaduti?
- a quale ente e' consigliabile chiedere lumi riguardo a presunte irregolarita' in una dichiarazione di redditi (peraltro di modesta entita'), dal momento che rivolgersi ad un CAAF potrebbe apparire come un evidente conflitto di responsabilita'?
- si parla, in questi giorni, di richieste di rimborsi ad enti assicurativi in virtu' di recenti sentenze: quanto e' realmente praticabile questa soluzione?
Mi rendo conto della mancanza di particolari per un giudizio approfondito, comunque mi interessa sapere se esistono strade legali percorribili, che non siano esclusivamente "paga e taci"...
grazie comunque per la consulenza.
- e' improponibile il ricorso per una multa ricevuta, se i tempi per lo stesso sono gia' scaduti?
- a quale ente e' consigliabile chiedere lumi riguardo a presunte irregolarita' in una dichiarazione di redditi (peraltro di modesta entita'), dal momento che rivolgersi ad un CAAF potrebbe apparire come un evidente conflitto di responsabilita'?
- si parla, in questi giorni, di richieste di rimborsi ad enti assicurativi in virtu' di recenti sentenze: quanto e' realmente praticabile questa soluzione?
Mi rendo conto della mancanza di particolari per un giudizio approfondito, comunque mi interessa sapere se esistono strade legali percorribili, che non siano esclusivamente "paga e taci"...
grazie comunque per la consulenza.
Risposta ADUC
i termini entro cui agire in giudizio sono tassativi: non e' possibile derogare.
Per quanto attiene la verifica dei redditi, riteniamo che possa solo affidarsi ad un commercialista.
Piu' complessa la questione relativa alle assicurazioni: quanto possiamo dirle e' che il provvedimento n° 8546 del 28.07.2000 dell'AGCM contro il cartello delle compagnie assicurative e' stato confermato con sentenza n. 6139/2001 del T.A.R del Lazio e successivamente anche dal Consiglio di Stato, con sentenza del 27.2.2002.
Ricordi pero' che una sentenza a favore non significa che automaticamente ogni richiesta di rimborso verra' accolta, proprio perche' non si tratta di una legge ma semmai di un orientamento giurisprudenziale.
Occorre inoltre precisare che non e' detto vi siano estremi concreti per richiedere un rimborso: poiche' la condanna concerne il fatto di aver costituito un cartello, ma non comporta un'automatica legittimazione a richiedere un rimborso da parte degli assicurati, in quanto il cartello e' un accordo per dare il medesimo tipo di servizio ai medesimi prezzi, una violazione delle regole di libera concorrenza in se stesse, non necessariamente un danno al cliente. Tuttavia, la richiesta -che e' possibile formulare- dovra' vertere sul danno determinato alla clientela dall'assenza di concorrenza (non, cioe', per gli aumenti in se') provando ad inoltrare la richiesta di rifusione del disagio patito a seguito del fenomeno, inviando prima una raccomandata A/R di messa in mora in cui indicare un termine di 15 gg per l'adempimento -decorso il quale si adiranno le vie legali- ed in seguito tentare, eventualmente, l'azione davanti al giudice -ricordando che potra' anche essere rigettata.
Per quanto attiene la verifica dei redditi, riteniamo che possa solo affidarsi ad un commercialista.
Piu' complessa la questione relativa alle assicurazioni: quanto possiamo dirle e' che il provvedimento n° 8546 del 28.07.2000 dell'AGCM contro il cartello delle compagnie assicurative e' stato confermato con sentenza n. 6139/2001 del T.A.R del Lazio e successivamente anche dal Consiglio di Stato, con sentenza del 27.2.2002.
Ricordi pero' che una sentenza a favore non significa che automaticamente ogni richiesta di rimborso verra' accolta, proprio perche' non si tratta di una legge ma semmai di un orientamento giurisprudenziale.
Occorre inoltre precisare che non e' detto vi siano estremi concreti per richiedere un rimborso: poiche' la condanna concerne il fatto di aver costituito un cartello, ma non comporta un'automatica legittimazione a richiedere un rimborso da parte degli assicurati, in quanto il cartello e' un accordo per dare il medesimo tipo di servizio ai medesimi prezzi, una violazione delle regole di libera concorrenza in se stesse, non necessariamente un danno al cliente. Tuttavia, la richiesta -che e' possibile formulare- dovra' vertere sul danno determinato alla clientela dall'assenza di concorrenza (non, cioe', per gli aumenti in se') provando ad inoltrare la richiesta di rifusione del disagio patito a seguito del fenomeno, inviando prima una raccomandata A/R di messa in mora in cui indicare un termine di 15 gg per l'adempimento -decorso il quale si adiranno le vie legali- ed in seguito tentare, eventualmente, l'azione davanti al giudice -ricordando che potra' anche essere rigettata.
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