Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

29 gennaio 2003
Domanda 29 gennaio 2003
Cara Aduc, in data 27/01/2003 alle ore 18, 20 circa, ho parcheggiato la mia autovettura in un parcheggio a pagamento a Sarsina (FC) sopra l'abitazione di mia suocera per posare una borsa. Una volta posata riscendevo e trovavo un'ausiliare del traffico che mi stava scrivendo un preavviso di accertamento d'infrazione al codice della strada per non aver ottemperato al pagamento del parcometro. Io ribadivo che non avevo provveduto perche' piu' che una sosta era stata una fermata perche' il tempo totale che avevo impiegato per l'azione detta sopra era stato massimo di 5 minuti. Lei diceva che per lei era lo stesso al che io chiedevo che allora mi notificasse il verbale cosi' da non pagare le spese di notifica nel qual caso non avessi provveduto immediatamente al pagamento del preavviso ma la stessa mi diceva che non poteva e che se volevo potevo seguirla al Comando di Polizia Municipale ove avrebbe provveduto alla notifica del suddetto. io dicevo che volevo che la contestazione sul posto perche' non intendevo seguire nessuno ma lei mi diceva che non era nella possibilita' di notificarmi il verbale in quanto sprovvista. Le mie domande per un eventuale ricorso sono queste: 1) Posso avvalermi del fatto che lei si e' rifiutata di notificarmi il verbale sul posto ove e' stata accertata l'infrazione cagionandomi cosi' un'eventuale aggravio economico della sanzione?
2) Esiste una sentenza della Cassazione che dice che il parcheggio a pagamento impone al Comune una vigilanza sul mezzo che viene ad essere parcheggiato in quanto se non vi e' alcun servizio, come una vigilanza, nei confronti dell'utente vi e' un uso improprio da parte del Comune stesso del suolo pubblico e quindi la mancanza del giusto rapporto tra pagamento e servizio?; 3) Se si' vi e' qualche sentenza o legislazione che abbia cambiato questa normativa (Mi e' stato accennato ad una legge Bassanini ma non l'ho mai sentita)?
Anticipatamente ringrazio ed aspetto le vostre risposte.

Risposta ADUC
non e' una fermata, e' una sosta.
Per cio' che concerne la mancanza della notifica immediata, puo' provare a contestarla -sara' poi il giudice a decidere in merito.
Per cio' che concerne la Cassazione, la questione era lievemente diversa e riguardava la contestabilita' dei pagamenti in assenza di custodia.
Ad ogni modo, lei puo' fare tutte le opposizioni e le considerazioni che ritiene valide: il giudice potra' esprimere poi una sua opinione alla luce di quanto indicato.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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