Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
27 gennaio 2003
Cara ADUC, ho ricevuto una multa per eccesso di velocita' (autovelox) con i seguenti estremi:
1) data dell'evento 22/5/2002;
2) Verbale di contestazione datato 17/9/2002; 3) Relazione di notifica allegata al verbale di contestazione in cui si afferma di aver notificato in data 14/01/2003 il predetto verbale di contestazione.
Sono nella possibilita' di chiedere l'annullamento della multa per scadenza dei termini temporali di notifica?
In attesa di un cortese riscontro Saluti
1) data dell'evento 22/5/2002;
2) Verbale di contestazione datato 17/9/2002; 3) Relazione di notifica allegata al verbale di contestazione in cui si afferma di aver notificato in data 14/01/2003 il predetto verbale di contestazione.
Sono nella possibilita' di chiedere l'annullamento della multa per scadenza dei termini temporali di notifica?
In attesa di un cortese riscontro Saluti
Risposta ADUC
a nostro avviso, si', in quanto i 150 gg sono decorsi. Occorrerebbe tuttavia verificasse i motivi del ritardo: per sincerarsi che l'errore e l'inadempienza siano della controparte (per farle un esempio, il problema potrebbe porsi nel caso in cui vi fosse stata una variazione di residenza contestuale). In caso ve ne fossero gli estremi, potra' effettuare una pronta opposizione in merito.
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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