Sabato 6 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

26 gennaio 2003
Domanda 26 gennaio 2003
Cara ADUC, la Costituzione all'articolo 33, 5° comma prevede per l'esercizio professionale solo il superamento di un esame di Stato. Non e' prescritta quindi l'obbligatorieta' dell'iscrizione a nessun albo per esercitare la professione. Perche' quindi persiste ancora nel nostro ordinamento l'obbligatorieta' dell'iscrizione per esercitare per esempio la professione di avvocato, ingegnere eccetera. Questa dovrebbe essere resa facoltativa. Di conseguenza dovrebbe essere adeguato in tal senso il codice civile che ancora per le professioni intellettuali riconosce il privilegio di non assicurare il risultato o quantomeno la possibilita' per il cliente di contrattare il risultato con il professionista che e' tenuto invece solo ad un'obbligazione di mezzi. L'attuale Governo sembra andare nella direzione opposta a quella prescritta dalla costituzione. Si vorrebbe perfino istituire un albo degli amministratori condominiali con il ricorso obbligatorio a tali "professionisti". Questo significherebbe l'interdizione di massa dei titolari di proprieta' condominiale che verrebbero ritenuti incapaci di amministrare da se stessi la loro proprieta' e neppure sarebbero liberi di scegliere un amministratore fra i condomini. Siamo ad un esproprio di una facolta' connaturata al diritto di proprieta' che non esisteva neppure nei regimi comunisti.
Distinti saluti

Risposta ADUC
la ringraziamo della opinione espressa: concordiamo con le sue osservazioni in merito all'inopportunita' di detti Albi -che tuttavia sono stati istituiti con leggi e conseguentemente devono anch'essi essere rispettati (sino a che saranno ammessi).
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