Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
26 gennaio 2003
Salve ho avuto una multa per mancata esposizione del tagliando tipo gratta e vinci, nel comune di Misterbianco.
Ma andando a guardare il segnale di sosta a pagamento non era segnata sul retro la data ed il numero della delibera comunale relativa al segnale. Ho sentito che da poco la cassazione abbia dato ragione ad un cittadino annullando la multa per la mancanza dell'indicazione.
Vorrei chiedervi come devo comportarmi e dove devo andare, se posso, a contestare la multa, al comune o al comando dei vigili urbani?
E' bene che quando mi rechi al posto della contestazione, porti con me il numero e la copia di quella sentenza?
Ma andando a guardare il segnale di sosta a pagamento non era segnata sul retro la data ed il numero della delibera comunale relativa al segnale. Ho sentito che da poco la cassazione abbia dato ragione ad un cittadino annullando la multa per la mancanza dell'indicazione.
Vorrei chiedervi come devo comportarmi e dove devo andare, se posso, a contestare la multa, al comune o al comando dei vigili urbani?
E' bene che quando mi rechi al posto della contestazione, porti con me il numero e la copia di quella sentenza?
Risposta ADUC
puo' fare un tentativo in tal senso -sara' poi il giudice a decidere.
Gli articoli di riferimento sono il 45 ed il 77 CdS.
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Gli articoli di riferimento sono il 45 ed il 77 CdS.
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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