Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
26 gennaio 2003
Mi e' stato contestata una contravvenzione per eccesso di velocita' (102 KM/h netti contro i presunti 50 Km/h segnalati).
Il fatto e' che in quella strada c'e' solo un cartello che indica una velocita' massima di 70km/h e cio' e' una bella differenza sia per quanto riguarda l'importo della contravvenzione sia per la pena accessoria (sospensione patente). I vigili urbani di Rieti mi dicono che il cartello con 50Km/h c'era quando e' stata rilevata l'infrazione e poi successivamente e' stato tolto.
Mi conviene fare ricorso al Giudice di Pace e come posso imbastire legalmente la domanda senza andare da un avvocato? Mi conviene chiedere l'annullamento totale del verbale ed in subordine la riduzione della sanzione?
Grazie
Il fatto e' che in quella strada c'e' solo un cartello che indica una velocita' massima di 70km/h e cio' e' una bella differenza sia per quanto riguarda l'importo della contravvenzione sia per la pena accessoria (sospensione patente). I vigili urbani di Rieti mi dicono che il cartello con 50Km/h c'era quando e' stata rilevata l'infrazione e poi successivamente e' stato tolto.
Mi conviene fare ricorso al Giudice di Pace e come posso imbastire legalmente la domanda senza andare da un avvocato? Mi conviene chiedere l'annullamento totale del verbale ed in subordine la riduzione della sanzione?
Grazie
Risposta ADUC
potrebbe tentare un'opposizione, ma prima dovrebbe rivolgersi all'Ente che si occupa della strada in questione, in modo da verificare le date delle ordinanze e controllare se quando le e' stata comminata la sanzione la velocita' massima consentita fosse 50 o 70 km/h.
In tal caso, potra' tentare l'opposizione.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
In tal caso, potra' tentare l'opposizione.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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