Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

25 gennaio 2003
Domanda 25 gennaio 2003
Il giorno 24/01/2003 mi e' stata notificata la violazione del codice delle strada 171/01 risalente al giorno 08/10/2002. Premesso che il verbale indica come motivi della non immediata contestazione motivi di viabilita' (potrei contestarla?), dall'8 ottobre 2002 al 24 gennaio 2003 sono passati piu' di 90 giorni, devo pagare la multa? Altrimenti devo fare ricorso, come?

Risposta ADUC
la notifica e' nei termini, infatti deve avvenire entro 150 gg. dalla possibilita' di identificazione del tragsressore.
Il fermo immediato del veicolo non e' piu' obbligatorio, se non in alcune specifiche strade escluse dal Prefetto. Dovrebbe verificare in tal senso e, eventualmente, contestare.
Le ricordiamo le modalita'.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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