Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
24 gennaio 2003
Cara ADUC, questa mattina mi e' stata contestata, da parte della Polizia Stradale, una violazione all'art.146 comma 2; in particolare, ho proseguito dritto su una corsia adibita alla svolta a destra. Premetto che non conoscevo la strada in questione, essendo stata la prima volta che la percorrevo. Inoltre, non era presente alcuna segnaletica, se non quella orizzontale sulla corsia, ma solo ed unicamente al termine della stessa, non visibile, dunque, da lontano, al momento dell'incanalamento. Mi sono dunque accorto dell'indicazione di svolta solamente quando avevo gia' percorso la corsia e viaggiavo ormai ad una velocita' (comunque entro i limiti imposti dal codice) che mi avrebbe impedito una svolta all'ultimo secondo. Ho fatto presente questo fatto al poliziotto, che ha annotato la mia affermazione sul verbale, ma non e' servito per impedire la multa.
Quello che desidero sapere e': esiste un modo per farsi annullare tale verbale? L'importo da pagare e' di 33, 60 Euro, dunque vorrei sapere se esiste una soluzione per far valere i miei diritti che, ovviamente, non comporti un esborso superiore a quello indicato.
Ringrazio in anticipo e porgo cordiali saluti
Quello che desidero sapere e': esiste un modo per farsi annullare tale verbale? L'importo da pagare e' di 33, 60 Euro, dunque vorrei sapere se esiste una soluzione per far valere i miei diritti che, ovviamente, non comporti un esborso superiore a quello indicato.
Ringrazio in anticipo e porgo cordiali saluti
Risposta ADUC
potrebbe provare a contestare la poca visibilita' della segnaletica e quindi l'inopportunita' della stessa, ma non c'e' modo di garantirsi l'accoglimento di una tale opposizione, sulla quale decidera' il giudice.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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