Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
24 gennaio 2003
Cara ADUC, a settembre 2002 transitavo non autorizzato ad un varco a controllo elettronico a Roma; da qualche giorno mi e' arrivata la cartella esattoriale per il pagamento della relativa multa.
Sempre alcuni giorni fa', ho letto in un quotidiano, che a Milano per lo stesso problema i Giudici di pace tolgono tali sanzioni.
E' vero? se si, qual'e' l'iter burocratico da seguire, e la relativa modulistica? grazie fin da ora.
Sempre alcuni giorni fa', ho letto in un quotidiano, che a Milano per lo stesso problema i Giudici di pace tolgono tali sanzioni.
E' vero? se si, qual'e' l'iter burocratico da seguire, e la relativa modulistica? grazie fin da ora.
Risposta ADUC
le dinamiche sono molte e dipende dalle giustificazioni addotte. Inoltre, il giudizio espresso da un giudice e' comunque solo indicativo, per gli altri.
Quello che potrtebbe provare a contestare e' la eventuale mancanza delle ordinanze sulla cui base risulta deliberato il divieto. Sara' poi il giudice a decidere.
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Quello che potrtebbe provare a contestare e' la eventuale mancanza delle ordinanze sulla cui base risulta deliberato il divieto. Sara' poi il giudice a decidere.
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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