Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
23 gennaio 2003
Spett. le ADUC, mi hanno notificato alcuni giorni fa una multa per eccesso di velocita', rilevata con autovelox nell'ottobre del 2002. Avrei la ferma intenzione di impugnarla innanzi al Giudice di Pace.
In sintesi, la rilevazione e' avvenuta alle 10, 45 su una strada a tre corsie per senso di marcia alla periferia di Milano, l'eccesso di velocita' contestata e' superiore ai 40 Kmh rispetto al limite di 50 Kmh.
E' possibile opporsi oltre alla mancata contestazione immediata della multa anche sull'aspetto dell'inadeguatezza del limite massimo di velocita' consentito su strade equiparabili a quelle a scorrimento veloce?
Ringrazio e invio distinti saluti
In sintesi, la rilevazione e' avvenuta alle 10, 45 su una strada a tre corsie per senso di marcia alla periferia di Milano, l'eccesso di velocita' contestata e' superiore ai 40 Kmh rispetto al limite di 50 Kmh.
E' possibile opporsi oltre alla mancata contestazione immediata della multa anche sull'aspetto dell'inadeguatezza del limite massimo di velocita' consentito su strade equiparabili a quelle a scorrimento veloce?
Ringrazio e invio distinti saluti
Risposta ADUC
supponiamo che l'esito sara' sfavorevole, ad ogni modo puo' provare ad effettuare una contestazione in tal senso, purche' tenga presente la forte possibilita' di rigetto.
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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