Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
22 gennaio 2003
Buongiorno, il giorno 4/12/2002 ho ricevuto la notifica di una infrazione, rilevata con telecamere, perche' circolavo in una zona a traffico limitato; il giorno 2/1/2003 ricevo una seconda notifica dove mi viene contestata la stessa infrazione alla stessa ora in un punto diverso della stessa via. Premetto che, probabilmente per mia distrazione, non ho notato i segnali esposti agli accessi di Corso Garibaldi in Milano e non essendo stata fermata da nessun vigile ho proseguito lungo tutta la via ignorando il divieto; chiedo quindi se e' possibile essere multati due volte per lo stesso tipo di infrazione. Grazie
Risposta ADUC
il problema e' capire se si tratti della medesima infrazione oppure no; in sintesi, occorre chiarire se si tratti di una medesima zona interdetta, che ha piu' accessi in fila (nel qual caso, sarebbe sufficiente la prima infrazione e contestabili le altre) o se si tratti di piu' zone contigue ma distinte -poiche' in questo caso le infrazioni sarebbero davvero piu' d'una. A nostro avviso dovrebbe trattarsi di un'unica zona, ma in effetti ci potremmo sbagliare. Difatti, essendo riferita a due telecamere diverse, le multe potrebbero essere distinte. Di conseguenza, dipende da cio' che decidera' il giudice.
Potrebbe tentare un ricorso, avverso la seconda, ma sara' il giudice al quale la presentera' a valutare nel merito.
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Potrebbe tentare un ricorso, avverso la seconda, ma sara' il giudice al quale la presentera' a valutare nel merito.
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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