Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

21 gennaio 2003
Domanda 21 gennaio 2003
Dopo le notizie di ieri, sulla sentenza della Cassazione contro le Compagnie Assicurative, che sono state condannate a risarcire indebitamente per la legge sull'Antitrust.
1) Vorrei sapere come dobbiamo comportarci, noi consumatori.
2) Se io nel 1995 ero assicurato con una compagnia (Generali), e dal 1996 ad oggi sono assicurato con la TORO, come devo comportarmi.
3) Potrebbe, gentilmente fornirmi un n. telefonico o un recapito a Vicenza dell'Associazione Consumatori.
Grazie.

Risposta ADUC
in realta', la sentenza ha solo stabilito che la competenza per materia possa essere del giudice di pace invece che della Corte d'Appello (valutazione in effetti corretta e pienamente condivisibile). Di conseguenza, non ci sono certezze maggiori in merito all'accoglimento. Puo' comunque inviare le richieste ad entrambe le compagnie con cui e' stato assicurato, ognuna per gli anni di competenza.
Quanto possiamo dirle in merito, e' che il provvedimento n° 8546 del 28.07.2000 dell'AGCM contro il cartello delle compagnie assicurative e' stato confermato con sentenza n. 6139/2001 del T.A.R del Lazio e successivamente anche dal Consiglio di Stato, con sentenza del 27.2.2002.
In linea generale occorre inviare una raccomandata A/R alla propria compagnia chiedendo il rimborso riferito al periodo 1995-2000 indicando il termine di 15 gg. per ricevere una risposta, specificando che in difetto adira' le vie legali.
Potra' rivolgersi al giudice di pace della sua citta', inizialmente per una conciliazione.
Ricordi pero' che una sentenza a favore non significa che automaticamente ogni richiesta di rimborso verra' accolta, proprio perche' non si tratta di una legge ma semmai di un orientamento giurisprudenziale.
Occorre inoltre precisare che non e' detto vi siano estremi concreti per richiedere un rimborso, poiche' la condanna concerne il fatto di aver costituito un cartello, ma non comporta un'automatica legittimazione a richiedere un rimborso da parte degli assicurati, in quanto il cartello e' un accordo per dare il medesimo tipo di servizio ai medesimi prezzi, senza specificare se questi siano bassi od alti. E' una violazione delle regole di libera concorrenza in se stesse, non necessariamente un danno al cliente.
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