Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
20 gennaio 2003
Cara Aduc, ho letto anche sul sito che c'e' la possibilita' di richiesta di rimborso alle compagnie assicuratrici condannate. Il mio problema e' che non ho piu' nessuna documentazione attestante gli importi pagati e pertanto ho inviato una raccomandata A/R alla mia agenzia (con la quale ora non sono piu' ass. to ma lo ero negli anni tra il 1995 e il 2000) alla quale ho chiesto se potevano cortesemente inviarmi della documentazione che attestasse quanto ho versato per i premi di polizza onde poter chiedere il rimborso.
Tale agenzia non ritiene di essere obbligata ne tantomeno ritiene opportuno fornirmi tale documentazione.
Volevo sapere se e' possibile in qualche maniera ottenere ugualmente il rimborso e come fare a calcolare l'importo che mi deve essere rimborsato.
Sicuro di una vostra risposta porgo distinti saluti.
Tale agenzia non ritiene di essere obbligata ne tantomeno ritiene opportuno fornirmi tale documentazione.
Volevo sapere se e' possibile in qualche maniera ottenere ugualmente il rimborso e come fare a calcolare l'importo che mi deve essere rimborsato.
Sicuro di una vostra risposta porgo distinti saluti.
Risposta ADUC
la richiesta puo' farla, chiedendo di rimborsare il 15/20% dei premi pagati nel periodo (dettando un termine di 15 gg entro cui provvedere ed avvisando che in difetto fara' causa) ma in seguito dovra' ottenere tramite il giudice la documentazione.
Ad ogni modo, la questione e' meno semplice di quanto appare.
Quanto possiamo dirle in merito, e' che il provvedimento n° 8546 del 28.07.2000 dell'AGCM contro il cartello delle compagnie assicurative e' stato confermato con sentenza n. 6139/2001 del T.A.R del Lazio e successivamente anche dal Consiglio di Stato, con sentenza del 27.2.2002.
In linea generale occorre inviare una raccomandata A/R alla propria compagnia chiedendo il rimborso riferito al periodo 1995-2000 indicando il termine di 15 gg. per ricevere una risposta, specificando che in difetto adira' le vie legali.
Potra' rivolgersi al giudice di pace della sua citta', inizialmente per una conciliazione.
Ricordi pero' che una sentenza a favore non significa che automaticamente ogni richiesta di rimborso verra' accolta, proprio perche' non si tratta di una legge ma semmai di un orientamento giurisprudenziale.
Occorre inoltre precisare che non e' detto vi siano estremi concreti per richiedere un rimborso, poiche' la condanna concerne il fatto di aver costituito un cartello, ma non comporta un'automatica legittimazione a richiedere un rimborso da parte degli assicurati, in quanto il cartello e' un accordo per dare il medesimo tipo di servizio ai medesimi prezzi, senza specificare se questi siano bassi od alti. E' una violazione delle regole di libera concorrenza in se stesse, non necessariamente un danno al cliente.
Ad ogni modo, la questione e' meno semplice di quanto appare.
Quanto possiamo dirle in merito, e' che il provvedimento n° 8546 del 28.07.2000 dell'AGCM contro il cartello delle compagnie assicurative e' stato confermato con sentenza n. 6139/2001 del T.A.R del Lazio e successivamente anche dal Consiglio di Stato, con sentenza del 27.2.2002.
In linea generale occorre inviare una raccomandata A/R alla propria compagnia chiedendo il rimborso riferito al periodo 1995-2000 indicando il termine di 15 gg. per ricevere una risposta, specificando che in difetto adira' le vie legali.
Potra' rivolgersi al giudice di pace della sua citta', inizialmente per una conciliazione.
Ricordi pero' che una sentenza a favore non significa che automaticamente ogni richiesta di rimborso verra' accolta, proprio perche' non si tratta di una legge ma semmai di un orientamento giurisprudenziale.
Occorre inoltre precisare che non e' detto vi siano estremi concreti per richiedere un rimborso, poiche' la condanna concerne il fatto di aver costituito un cartello, ma non comporta un'automatica legittimazione a richiedere un rimborso da parte degli assicurati, in quanto il cartello e' un accordo per dare il medesimo tipo di servizio ai medesimi prezzi, senza specificare se questi siano bassi od alti. E' una violazione delle regole di libera concorrenza in se stesse, non necessariamente un danno al cliente.
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