Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
19 gennaio 2003
Gentile Redazione, Sabato 11/01/2003 sono stato fermato da una pattuglia di vigili Urbani della mia citta' che mi hanno contestato una velocita' di 70 km/h in un viale di scorrimento cittadino. La misurazione e' stata effettuata con apparecchiatura Telelaser. Sul verbale la velocita' e' la stessa riportata dall'apparecchio. Non ci dovrebbe essere una tolleranza di 5 km/ h? E poi all'inizio del paese non e' indicato il metodo di rilevazione elettronica della velocita'. Considerata la posizione a dir poco nascosta della pattuglia (dietro un albero e a dei cassonetti) e la sanzione a mio avviso spropositata (257, 77 euro) vorrei fare ricorso ad G. d. p.
Secondo voi esistono gli estremi? Grazie per l'impegno a tutela di noi cittadini.
Secondo voi esistono gli estremi? Grazie per l'impegno a tutela di noi cittadini.
Risposta ADUC
non sappiamo se la tolleranza risulti o meno applicata, ad ogni modo dal punto di vista concreto nulla cambia, poiche' la fascia rimane la medesima, con piu' o meno 5 km/h: conseguentemente, anche una contestazione della mancata specifica in dettaglio, non dovrebbe produrre particolari effetti a proprio favore.
Poiche' il fermo c'e' stato, la contestazione appare in effetti difficile. Potrebbe provare a contestare la mancanza di cartelli sufficienti ad indicare la presenza di rilevatori di velocita', tuttavia le interpretazioni in merito alle modalita' di avviso consentite sono piuttosto ampie, non limitandosi alla sola cartellonistica: di conseguenza, dipende dall'opinione che vorra' esprimere il giudice.
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Poiche' il fermo c'e' stato, la contestazione appare in effetti difficile. Potrebbe provare a contestare la mancanza di cartelli sufficienti ad indicare la presenza di rilevatori di velocita', tuttavia le interpretazioni in merito alle modalita' di avviso consentite sono piuttosto ampie, non limitandosi alla sola cartellonistica: di conseguenza, dipende dall'opinione che vorra' esprimere il giudice.
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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