Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
19 gennaio 2003
Buongiorno, Vorrei avere delle delucidazioni in merito a due multe ricevute nel giro di un minuto sulla stessa via (C. so Garibaldi) per divieto di transito!
Una e' gia' stata pagata, la seconda mi e' arrivata subito dopo il pagamento dell'altra (strano caso?!) E'possibile che debba pagare due multe per la stessa infrazione solo perche' sono stato individuato da due telecamere differenti?
E se c'erano 10 telecamere, avrei dovuto pagare 10 differenti multe?
Grazie dell'attenzione!
Una e' gia' stata pagata, la seconda mi e' arrivata subito dopo il pagamento dell'altra (strano caso?!) E'possibile che debba pagare due multe per la stessa infrazione solo perche' sono stato individuato da due telecamere differenti?
E se c'erano 10 telecamere, avrei dovuto pagare 10 differenti multe?
Grazie dell'attenzione!
Risposta ADUC
il problema e' capire se si tratti della medesima infrazione oppure no, e pare che in questo caso non sia un problema da poco; in sintesi, occorre chiarire se si tratti di una medesima zona interdetta, che ha piu' accessi in fila (nel qual caso, sarebbe sufficiente la prima infrazione e contestabili le altre) o se si tratti di tre zone contigue ma distinte -poiche' in questo caso le infrazioni sarebbero davvero tre. A nostro avviso dovrebbe trattarsi di un'unica zona, ma ci potremmo sbagliare. Di conseguenza, dipende da cio' che decidera' il giudice.
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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