Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
18 gennaio 2003
Mi e' arrivata a casa la notifica di una multa nella quale ero accusato di guidare al telefono cellulare.
Vorrei contestare la multa sia perche' non guido mai mentre telefono, sia perche' non sono stato fermato per la notifica e quindi il fatto mi sembra un po' ambiguo!
Non esiste un riferimento legale per contestare il fatto della mancata notifica sul posto?
Vi prego di rispondermi via e-mail perche' non avendo possibilita' di collegarmi spesso ad internet non posso controllare la risposta in "Cara Aduc".
Grazie mille
Vorrei contestare la multa sia perche' non guido mai mentre telefono, sia perche' non sono stato fermato per la notifica e quindi il fatto mi sembra un po' ambiguo!
Non esiste un riferimento legale per contestare il fatto della mancata notifica sul posto?
Vi prego di rispondermi via e-mail perche' non avendo possibilita' di collegarmi spesso ad internet non posso controllare la risposta in "Cara Aduc".
Grazie mille
Risposta ADUC
il fermo immediato non e' piu' obbligatorio (dal mese di agosto u.s.).
Dunque per presentare l'opposizione dovrebbe dimostrare di non avere commesso l'infrazione, altrimenti rischia di perdere del tempo e del denaro.
Se fosse in possesso delle prove le quali dimostrino che non utilizzava il cellulare mentre era alla guida, le ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Dunque per presentare l'opposizione dovrebbe dimostrare di non avere commesso l'infrazione, altrimenti rischia di perdere del tempo e del denaro.
Se fosse in possesso delle prove le quali dimostrino che non utilizzava il cellulare mentre era alla guida, le ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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