Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

30 aprile 2000
Domanda 30 aprile 2000
Spett.le ADUC,
desidererei sapere se, in base alle clausole f) ed n), riportate nell' allegato all' art. 3 della DIRETTIVA 93/13/CEE recepita con la legge n. 52 del 06 febbraio 1996, che ha trovato poi applicazione nell' art.1469 bis e seguenti del Codice Civile, intendendo per clausola vessatoria quella riportata nell' art. 1 del contratto da me sottoscritto, che vi invio in allegato, ho la possibilita' di annullare l'ordinazione dell' automobile prevista da tale contratto, riavendo indietro la cifra di £.500.000 da me versata a titolo di deposito cauzionale.
Rendo altresi' noto che per tale contratto, stipulato in data venerdi' 28/04/2000 alle ore 19.30 circa, ho chiesto personalmente al venditore, in data sabato 29/04/2000, attendendo l'apertura della concessionaria (ore 09.00 circa), ed essendo trascorse appena 14 ore dall'atto della firma, l' annullamento dello stesso, che non mi e' stato concesso perche', a dire dell' incaricato con il quale ho concordato l'acquisto la sera precedente, era gia' stata inviata l'ordinazione alla casa madre e che non era al momento possibile, perche' sabato, inviare un fax o consultare la Direzione della Concessionaria per chiedere la possibilita' della recessione, con restituzione della somma da me versata, ma che si poteva provare solamente martedi' 02/05/2000, primo giorno feriale della settimana entrante e comunque avrei dovuto pagare una penale di circa 100-200 mila lire. Nel caso in cui riteniate che ho la possibilita' di ottenere l'annullamento del contratto, eventualmente indicandomi l'entita' della penale cui posso andare incontro, vi prego di inviarmi un facsimile di modulo per inoltrare la richiesta di recessione al concessionario. Cordiali saluti e grazie per la collaborazione.

Risposta ADUC
La ringraziamo per la sua completezza (ha fatto benissimo ad inviarci il testo del contratto) ma non riteniamo vi sia alcuna clausola vessatoria nel citato art. 1: l'unico suo appiglio -avendo pero' inviato raccomandata A/R- potrebbe essere quello di appellarsi al fatto che la sua revoca fosse avvenuta prima che le giungesse l'accettazione della casa madre, ma i contratti stipulati nei locali commerciali non prevedono recesso. Il consiglio e' di portare il concessionario davanti alla Commissione di Conciliazione della Camera di Commercio della sua zona.
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