Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

16 gennaio 2003
Domanda 16 gennaio 2003
In mattinata, mentre mi recavo dal medico di famiglia, sono stato fermato dalla Polizia Provinciale che mi ha elevato verbale per eccesso di velocita' (percorrevo il tratto di strada alla velocita' di 76 Km/h, il limite e' di 50Km/h). Sul verbale ho fatto inserire la seguente mia dichiarazione: "Sto andando dal medico perche' non mi sento bene". Il mio medico mi ha rilasciato certificato nel quale si attesta che mi sono presentato presso l'ambulatorio "... per essere sottoposto a visita medica urgente". Chiedo: ho qualche speranza di vedere accolto un eventuale ricorso? Se si, come posso redigere lo stesso? Grazie

Risposta ADUC
il codice della strada non prevede deroghe in tal senso, dunque la multa e' legittima.
Lei potrebbe presentare il ricorso al giudice di pace -adducendo le motivazioni e le prove per le quali lei andava ad una velocita' sostenuta- sara' questi a valutarne l'ammissibilita'.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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