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Cara ADUC

Lettera del consumatore

15 gennaio 2003
Domanda 15 gennaio 2003
Oggetto: Richiesta info sulla LEGGE 27 dicembre 2002, n.289.
Salve, Le scrivo per avere chiarimenti su alcune notizie date dai vari telegiornali intorno a fine anno, circa fondi previsti dalla finanziaria 2003 per le famiglie di nuova costituzione. Precisamente la notizia data parlava di "mutui a tasso zero per l'acquisto della prima casa di abitazione" per le famiglie di nuova costituzione.
Essendone interessato in prima persona, infatti sto per comprare casa e mi sposo a giugno del 2003, subito dopo le feste natalizie mi sono recato presso la mia banca (Monte dei paschi di Siena) per chiedere chiarimenti a tal proposito. Mi e' stato detto che e' tutto falso e che se ci fosse stata una disposizione in tal senso loro sarebbero stati i primi a saperlo! Alcuni miei amici (in copia nella mail) hanno chiesto alle loro rispettive banche ottenendo lo stesso risultato.
Non mi sono dato per vinto e mi sono messo alla ricerca di questo fantomatico testo e finalmente, dopo tante ricerche, ho trovato uno degli allegati alla finanziaria che "vagamente" parla di sostegni alle famiglie di nuova costituzione (si veda allegato alla mail).
La legge in questione e' la seguente "LEGGE 27 dicembre 2002, n.289 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (GU n. 305 del 31-12-2002- Suppl. Ordinario n.240) " che all'articolo 46 comma 2 dice quanto segue: 2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 per le finalita' legislativamente poste a carico del Fondo medesimo, assicurando prioritariamente l'integrale finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi e destinando almeno il 10 per cento di tali risorse a sostegno delle politiche in favore delle famiglie di nuova costituzione, in particolare per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno alla natalita'.
In questo articolo non vi e' alcun cenno ai "fantomatici mutui a tasso zero" ma si parla, in maniera un po' contorta, di fondi destinati a sostegno di famiglie di nuova costituzione, in particolare per l'acquisto della prima casa...
A questo punto, quello che noi tutti ci chiediamo e', se si tratta delle solite notizie "false" date dai telegiornali con il solo scopo di propaganda politica, oppure e' tutto vero. In tal caso, a chi ci si deve rivolgere per avere maggiori informazioni e/o chiarimenti?
La ringrazio per la cortese attenzione.
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<<LEGGE-27-dicembre-2002doc>> LEGGE 27 dicembre 2002, n.289 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (GU n. 305 del 31-12-2002- Suppl. Ordinario n.240) testo in vigore dal: 1-1-2003
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1. (Risultati differenziali)...
...
...
Art. 46.
(Fondo nazionale per le politiche sociali. Finanziamento della federazione maestri del lavoro) 1. Il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e' determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 per le finalita' legislativamente poste a carico del Fondo medesimo, assicurando prioritariamente l'integrale finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi e destinando almeno il 10 per cento di tali risorse a sostegno delle politiche in favore delle famiglie di nuova costituzione, in particolare per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno alla natalita'.
3. Nei limiti delle risorse ripartibili del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenendo conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali e nel rispetto delle compatibilita' finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica dal Documento di programmazione economico-finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati i livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale.
4. Le modalita' di esercizio del monitoraggio, della verifica e della valutazione dei Costi, dei rendimenti e dei risultati dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 3 sono definite, secondo criteri di semplificazione ed efficacia, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
5. In caso di mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono state assegnate, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede alla revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all' entrata del bilancio delloStato per la successiva assegnazione al Fondo di cui al comma 1.
6. Per far fronte alle spese derivanti dalle attivita' statutarie della federazione dei maestri del lavoro d'Italia, consistenti nell'assistenza ai giovani al fine di facilitarne l'inserimento nel mondo del lavoro e nella collaborazione volontaristica con gli enti preposti alla difesa civile, alla protezione delle opere d'arte, all'azione ecologica, all'assistenza ai portatori di handicap ed agli anziani non autosufficienti, e' conferito alla federazione medesima, per il triennio 2003-2005, un contributo annuo di 260.000 euro.
All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decrto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236.

Risposta ADUC
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