Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

12 gennaio 2003
Domanda 12 gennaio 2003
Cara ADUC, sono un vostro associato, incappato nella famigerata multa per eccesso di velocita'. Sul vostro indirizzo e-mail invio lo scanning della multa ricevuta. Il problema e' questo: l'infrazione e' stata rilevata su una strada statale sulla quale, a parte abitarci da 9 anni, non ci sono cartelli di limite di velocita' per almeno 1, 5 km, come affermano sul testo del verbale (io, comunque, vado sempre intorno ai 70 Kmh per prudenza). Non solo, ma a 77 Kmh la mia macchina si ferma in 40 metri. La pattuglia non era sicuramente visibile ne', sulla Cassia, ci sono cartelli che avvisino la possibilita' di controlli automatici di velocita'. Come posso fare per evitare questa ingiustizia? Io non avevo e non ho alcuna intenzione di correre, nonostante abbia una macchina da oltre 200 Kmh di velocita' massima. Potrei avere il vostro cortese aiuto, ancora una volta? Grazie e tanti auguri di Buon Anno!

Risposta ADUC
non possiamo prendere visione dell'allegato. Ad ogni modo, per quanto ci e' dato capire la multa e' stata rilevata su una strada in cui (trattandosi di centro abitato) la velocita' massima consentita e' di 50 km/h. Pertanto, la contravvenzione e' legittima. Puo' pero' verificare presso la Prefettura se la strada indicata preveda o meno l'esenzione dal fermo immediato. Se cosi' non fosse, potrebbe contestare basandosi su detta mancanza.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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