Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
11 gennaio 2003
La presente per chiedere informazioni relative al fermo amministrativo dell'autovettura.
Mi e' capitato questo caso e vorrei senti il vostro parere in merito?
Un agente di commercio attualmente in attivita' ha ricevuto una comunicazione di avvenuto fermo amministrativo dall'Uniriscossioni SPA Concessionaria del Servizio di Riscossione per la provincia di Modena per Euro 6.501, 81. Essendo l'autovettura un elemento indispensabile per lo svolgimento dell'attivita' di agente e' lecito poter effettuare questo fermo. Preciso che da una prima ricerca effettuata risulta che il suddetto debito non sussiste.
Grazie per la vostra sollecita risposta.
Mi e' capitato questo caso e vorrei senti il vostro parere in merito?
Un agente di commercio attualmente in attivita' ha ricevuto una comunicazione di avvenuto fermo amministrativo dall'Uniriscossioni SPA Concessionaria del Servizio di Riscossione per la provincia di Modena per Euro 6.501, 81. Essendo l'autovettura un elemento indispensabile per lo svolgimento dell'attivita' di agente e' lecito poter effettuare questo fermo. Preciso che da una prima ricerca effettuata risulta che il suddetto debito non sussiste.
Grazie per la vostra sollecita risposta.
Risposta ADUC
il fermo amministrativo e' previsto dalla legge in caso di mancato pagamento di cartelle esattoriali, di conseguenza si tratta di una figura veramente prevista dall'ordinamento. Tuttavia, ne manca il regolamento attuativo: di conseguenza, pur essendo previsto, non sarebbe applicabile dal punto di vista concreto, poiche' mancano le indicazioni per eseguirlo. L'attuazione avviene pertanto sulla base di altri regolamenti, che pero' non sono stati varati appositamente per detta normativa. Pertanto, questo fatto rende contestabile ed indebito il fermo e conseguentemente occorrerebbe effettuare il pagamento e poi contestare in giudizio (in sede civile) il danno causato.
Per cio' che concerne il debito, sta di fatto che comunque -per arrivare a questo punto dell'iter contestativo- devono essere state disattese contestazioni precedenti, pertanto il fatto che il debito non sussistesse e' meno rilevante, non essendo stato contestato al momento della prima richiesta.
Per cio' che concerne il debito, sta di fatto che comunque -per arrivare a questo punto dell'iter contestativo- devono essere state disattese contestazioni precedenti, pertanto il fatto che il debito non sussistesse e' meno rilevante, non essendo stato contestato al momento della prima richiesta.
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