Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

10 gennaio 2003
Domanda 10 gennaio 2003
salve aduc chiedo una informazione a livello condominiale, abito in una palazzina di 3 piani, io sono al1 piano e sotto di me c'e' un pilots aperto di proprieta' del costruttore con i suoi millesimi.
Avendo riscontrato da qualche anno dei problemi di umidita' e di condensa nella mia stanza soprastante al pilos aperto per causa di impatto termico nei mesi invernali, la perizia di un tecnico abilitato conferma tutto cio', e pertanto e' stata convocata una assemblea straordinaria nel 2002 per far fronte al problema.
Conclusione il proprietario si e' pronunciato di voler chiudere a sue spese il pilots con delle vetrate artistiche da non recar danno all'architettura della palazzina, e nella votazione assembleare per l'approvazione a far chiudere, su 12 condomini della palazzina tutti proprietari, solo 2 condomini non hanno approvato la decisione in discussione, tutto questo messo a verbale.
Chiedo gentilmente a voi esperti dato che il nostro amministratore e capace solo fare i conti delle spese, ci va l'unanimita' per approvare la chiusura del pilots oppure basta la votazione della maggioranza dei condomini.
Rendo noto che tramite l'ufficio igiene dopo un sopralluogo nella mia abitazione ha notificato al comune il problema evidenziato e pertanto il comune mi ha comunicato tramite lettera raccomandata di risolvere il problema che avevo entro 90 giorni senza nessuna altra specifica.
E' chiaro che lo stanno facendo anche per la nostra salute dato che la condensa che si forma si attacca anche ai muri formando anche macchie verdi enormi.
Qualunque sia la vostra risposta potete cortesemente darmi dei codici di riferimento alle leggi in questione da poter eventualmente esporre in assemblea senza avere nessun dubbio di cio' che si dice.
grazie di nuovo

Risposta ADUC
se la proprieta' e' del costruttore e non si tratta di una parte condominiale, questi puo' fare cio' che crede, purche' non alteri il decoro dell'edificio -nel qual caso occorrerebbe invece il consenso. Se invece la parte e' condominiale, occorre che la decisione venga presa dall'assemblea: poiche' il problema non e' estetico ma sostanziale, in quanto viene determinato un danno, e' sufficiente la maggioranza e non si richiede l'unanimita' (necessaria in caso di modifiche voluttuarie). In caso il problema non fosse sostanziale, occorrerebbe invece l'unanimita'. I riferimenti in merito sono reperibili sul codice civile (artt. 1120 e 1121).
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