Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
9 gennaio 2003
Il 23/12 u. s. ho avvertito un rumore alquanto strano provenire dal motore della mia Clio Renault (la quale, immatricolata nel settembre del 1998, ha percorso sinora soltanto poco piu' di 27.000 km) subito dopo l'avviamento del motore, per cui ho ritenuto opportuno sottoporre l'autovettura ad un controllo nell'officina del Concessionario. Dopo alcuni giorni mi e' stata diagnosticata la presenza di segni di grippaggio in un cilindro, per cui mi e' stata proposta la sostituzione del motore con spesa al 50% a carico della Renault. Poiche' ho sempre fatto un uso assolutamente regolare della vettura, secondo le indicazioni della Casa Costruttrice, effettuando anche tutte le operazioni di manutenzione raccomandate, ho il dubbio che possa trattarsi di un vizio di fabbricazione per il quale non ho alcuna responsabilita' e non vedo perche' dovrei accollarmi il 50% della spesa. Come posso comportarmi al riguardo?
Risposta ADUC
vista la situazione, la proposta ricevuta e' sicuramente da tenere in considerazione. Altrimenti, la situazione sarebbe difficoltosa: il consiglio primario e' di rivolgersi ad un suo tecnico di fiducia che consenta di rilevare la natura, la gravita' e l'origine del problema.
Per sostenere che la rottura sia stata causata da un difetto di fabbricazione (essendo decorso piu' di un anno occorre provare come il vizio debba assolutamente ritenersi conosciuto o conoscibile dalla Casa produttrice -e come tale contestabile anche oltre il termine annuale) le occorrera' infatti l'ausilio di un tecnico perito, al quale dovrebbe commissionare una perizia, che dimostri che il vizio rilevato doveva obbligatoriamente essere conosciuto o comunque conoscibile per il produttore: con la conseguenza che -ipotizzando la volontaria immissione sul mercato di un prodotto difettato- si sarebbe nel campo dell'illecito, e il termine prescrizionale sarebbe di 5 anni.
E su questa base contestare (per iniziare anche in conciliazione e senza legale, ma non senza perizia).
Per sostenere che la rottura sia stata causata da un difetto di fabbricazione (essendo decorso piu' di un anno occorre provare come il vizio debba assolutamente ritenersi conosciuto o conoscibile dalla Casa produttrice -e come tale contestabile anche oltre il termine annuale) le occorrera' infatti l'ausilio di un tecnico perito, al quale dovrebbe commissionare una perizia, che dimostri che il vizio rilevato doveva obbligatoriamente essere conosciuto o comunque conoscibile per il produttore: con la conseguenza che -ipotizzando la volontaria immissione sul mercato di un prodotto difettato- si sarebbe nel campo dell'illecito, e il termine prescrizionale sarebbe di 5 anni.
E su questa base contestare (per iniziare anche in conciliazione e senza legale, ma non senza perizia).
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