Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
8 gennaio 2003
In data 21/8/2002 sono stata multata per eccesso di velocita', violazione che e' stata accertata attraverso apparecchiatura: Autovelox Modello 104/C2.
La contestazione immediata non e' stata fatta con la motivazione che l'apparecchio di rilevamento della velocita', consente la determinazione dell'illecito in tempo successivo, o comunque nella impossibilita' di essere fermato in tempi utili e in condizioni di sicurezza per la circolazione e in considerazione della effettiva carenza di organico.
Vorrei sapere se ci sono le condizioni per una eventuale contestazione tenuto conto anche che la notifica del verbale e' avvenuta il 30 dicembre 2002.
In caso di contestazione, se il ricorso non dovesse essere accettato, e' possibile evitare il raddoppio della multa?
Grazie per il vostro lavoro
La contestazione immediata non e' stata fatta con la motivazione che l'apparecchio di rilevamento della velocita', consente la determinazione dell'illecito in tempo successivo, o comunque nella impossibilita' di essere fermato in tempi utili e in condizioni di sicurezza per la circolazione e in considerazione della effettiva carenza di organico.
Vorrei sapere se ci sono le condizioni per una eventuale contestazione tenuto conto anche che la notifica del verbale e' avvenuta il 30 dicembre 2002.
In caso di contestazione, se il ricorso non dovesse essere accettato, e' possibile evitare il raddoppio della multa?
Grazie per il vostro lavoro
Risposta ADUC
vista la nuova normativa, il mancato fermo e' ritenuto generalmente legittimo, se non in casi specifici. Per quanto concerne i termini di notifica, la comunicazione e' giunta entro i 150 gg previsti.
Alla luce di quanto sopra, tenderemmo a sconsigliare l'opposizione.
Ad ogni modo, si ricorda che il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Alla luce di quanto sopra, tenderemmo a sconsigliare l'opposizione.
Ad ogni modo, si ricorda che il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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