Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

5 gennaio 2003
Domanda 5 gennaio 2003
Salve mi chiamo Antonello. Il giorno 2 gennaio u.s. ho ricevuto un accertamento di violazione agli art. 145/02 e 141/03 del D.l.g. vo 30/4/92 n. 285 per aver commesso la seguente infrazione: "NON DAVA LA PRECENDZA AI VEICOLI PROVENIENTI DA DESTRA NON REGOLAVA LA VELOCITA' IN PROSSIMITA' DI INTERSEZIONE STRADALE ACCERTATORE A BORDO DI MEZZO PUBBLICO".
AGENTE ACCERTATORE: xxxxx Dovrei pagare 133, 15 Euro.
Considerato sia che non sarebbero stati presenti strumenti di rilevazione elettronica della velocita' sia il luogo di osservazione dichiarato dalle forze dell'ordine, chiedo consiglio sulla possibilita' di un eventuale ricorso.
Ringrazio e, nell'attesa, invio distinti saluti.

Risposta ADUC
non aver regolato la velocita' puo' essere un giudizio soggettivo, ma in mancato rispetto della precedenza, affermato dagli agenti, puo' essere confutato solo dimostrando l'errore o la falsita' delle dichiarazioni degli accertatori.
Pertanto, una sola delle due infrazioni rilevate parrebbe effettivamente contestabile (anche se l'esito non e' certo: sara' il giudice di pace a decidere).
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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