Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

4 gennaio 2003
Domanda 4 gennaio 2003
buonasera ho ricevuto una multa per infrazione al codice della strada con la seguente motivazione: alla guida del veicolo di cui sopra(si fa riferimento alla mia macchina) oltrepassava l'incrocio nonostante il semaforo emettesse luce rossa, inoltre viaggiava a velocita' non commisurata in centro abitato ed in ore notturne tale da costituire pericolo per la circolazione. vi spiego l'accaduto: ho attraversato si l'incrocio con semaforo rosso ma questi era diventato rosso quando io mi trovavo a ridosso dello stesso ad una distanza non superiore a 10 metri. Come facevo ad arrestarmi in condizioni di sicurezza? Inoltre la mia velocita' non e' stata rilevata da alcun mezzo elettronico ma soltanto dall'agente tramite il contachilometri della volante che secondo lui segnava circa 80 km/h quando io invece andavo a circa 50 km/h. Il codice della strada non prescrive che le velocita' devono essere misurate con adeguati strumenti? Inoltre non prevede che debbo arrestarmi quando il semaforo e' giallo se posso farlo in condizioni di sicurezza anche se erano le ore 00: 15? Posso presentare ricorso contro tali "infrazioni"? grazie infinite

Risposta ADUC
le sue considerazioni avrebbero piu' peso se fossero suffragate da prove, altrimenti rischia di vedersi rigettare il ricorso.
Ad ogni modo essendo il giudice preposto a valutare l'ammissibilita' di una opposizione, le ricordiamo che: il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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