Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

25 dicembre 2002
Domanda 25 dicembre 2002
Spettabile Aduc Vi invio questa e-mail per porVi alcuni quesiti in merito al rimborso delle assicurazioni riguardante il periodo che va dal 1995 al 2000:
* Se il giudice di pace dovesse non accogliere la mia richiesta di rimborso, dando ragione alla controparte, quali sono le spese che eventualmente dovrei sostenere?
* In caso di delega alla Vs. associazione per la tutela dei miei interessi, oltre alla quota di iscrizione ci sono altre spese da sostenere e quali sono i vantaggi rispetto all'agire da solo?
* Quale importo riportato sulle polizze devo considerare ai fini della quantificazione del rimborso da richiedere e come calcolare gli interessi legali e la rivalutazione monetaria?
* Ci sono dei termini temporali entro i quali occorre presentare la richiesta di cui sopra?
In attesa di un cortese riscontro alla presente, porgo distinti saluti Leonardo

Risposta ADUC
non si tratta di una nostra iniziativa; ad ogni modo non e' possibile delegare se dovesse essere necessario intentare un giudizio. Le spese in caso di rigetto, presumibilmente, verranno compensate (ognuno paga le proprie): tuttavia e' il giudice a decidere e conseguentemente e' difficile avere un'idea precisa in merito.
Gli interessi legali sono al 10% sino al '96 compreso, al 5% il '97 ed il '98 ed al 2,5% per il '99 ed il '00; il termine entro cui presentare la richiesta e' di 10 anni.
Per altree informazioni, e' opportuno si rivolga all'associazione che se ne occupa.
Quanto possiamo dirle e' che il provvedimento n° 8546 del 28.07.2000 dell'AGCM contro il cartello delle compagnie assicurative e' stato confermato con sentenza n. 6139/2001 del T.A.R del Lazio e successivamente anche dal Consiglio di Stato, con sentenza del 27.2.2002.
Ricordi pero' che una sentenza a favore non significa che automaticamente ogni richiesta di rimborso verra' accolta, proprio perche' non si tratta di una legge ma semmai di un orientamento giurisprudenziale.
Occorre inoltre precisare che non e' detto vi siano estremi concreti per richiedere un rimborso, poiche' la condanna concerne il fatto di aver costituito un cartello, ma non comporta un'automatica legittimazione a richiedere un rimborso da parte degli assicurati, in quanto il cartello e' un accordo per dare il medesimo tipo di servizio ai medesimi prezzi, senza specificare se questi siano bassi od alti. E' una violazione delle regole di libera concorrenza in se stesse, non necessariamente un danno al cliente.
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