Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
23 dicembre 2002
Cara Aduc, vorrei sapere se posso inviare la modulistica per il rimborso del RCA auto con l'assistenza della Vs associazione, alla quale sono iscritta, e non tramite altra associazione che richiede comunque il pagamento di un tesseramento (i. e. ADOC). Perche' dovrei pagare due associazioni in uno stesso anno? grazie
Risposta ADUC
noi non le chiederemo mai di tesserarsi: il servizio di consulenza e' gratuito per tutti e la possibilita' di contribuire e' esclusivamente libera e svincolata dal richiedere o meno un qualche consiglio.
Ad ogni modo, dobbiamo anche spiegarle che le associazioni non sono correlate tra se' e conseguentemente l'aver pagato una quota associativa annuale ad una associazione non vale per le altre. Tuttavia, la domanda di rimborso non deve essere presentata tramite associazione, ma direttamente alla compagnia, per raccomandata A/R.
Questa specifica iniziativa, pero', non e' della nostra associazione.
Quanto possiamo dirle e' che il provvedimento n° 8546 del 28.07.2000 dell'AGCM contro il cartello delle compagnie assicurative e' stato confermato con sentenza n. 6139/2001 del T.A.R del Lazio e successivamente anche dal Consiglio di Stato, con sentenza del 27.2.2002.
In linea generale occorre inviare una raccomandata A/R alla propria compagnia chiedendo il rimborso riferito al periodo 1995-2000 indicando il termine di 15 gg. per ricevere una risposta, specificando che in difetto adira' le vie legali.
Potra' rivolgersi al giudice di pace della sua citta', inizialmente per una conciliazione.
Ricordi pero' che una sentenza a favore non significa che automaticamente ogni richiesta di rimborso verra' accolta, proprio perche' non si tratta di una legge ma semmai di un orientamento giurisprudenziale.
Occorre inoltre precisare che non e' detto vi siano estremi concreti per richiedere un rimborso, poiche' la condanna concerne il fatto di aver costituito un cartello, ma non comporta un'automatica legittimazione a richiedere un rimborso da parte degli assicurati, in quanto il cartello e' un accordo per dare il medesimo tipo di servizio ai medesimi prezzi, senza specificare se questi siano bassi od alti. E' una violazione delle regole di libera concorrenza in se stesse, non necessariamente un danno al cliente.
Ad ogni modo, dobbiamo anche spiegarle che le associazioni non sono correlate tra se' e conseguentemente l'aver pagato una quota associativa annuale ad una associazione non vale per le altre. Tuttavia, la domanda di rimborso non deve essere presentata tramite associazione, ma direttamente alla compagnia, per raccomandata A/R.
Questa specifica iniziativa, pero', non e' della nostra associazione.
Quanto possiamo dirle e' che il provvedimento n° 8546 del 28.07.2000 dell'AGCM contro il cartello delle compagnie assicurative e' stato confermato con sentenza n. 6139/2001 del T.A.R del Lazio e successivamente anche dal Consiglio di Stato, con sentenza del 27.2.2002.
In linea generale occorre inviare una raccomandata A/R alla propria compagnia chiedendo il rimborso riferito al periodo 1995-2000 indicando il termine di 15 gg. per ricevere una risposta, specificando che in difetto adira' le vie legali.
Potra' rivolgersi al giudice di pace della sua citta', inizialmente per una conciliazione.
Ricordi pero' che una sentenza a favore non significa che automaticamente ogni richiesta di rimborso verra' accolta, proprio perche' non si tratta di una legge ma semmai di un orientamento giurisprudenziale.
Occorre inoltre precisare che non e' detto vi siano estremi concreti per richiedere un rimborso, poiche' la condanna concerne il fatto di aver costituito un cartello, ma non comporta un'automatica legittimazione a richiedere un rimborso da parte degli assicurati, in quanto il cartello e' un accordo per dare il medesimo tipo di servizio ai medesimi prezzi, senza specificare se questi siano bassi od alti. E' una violazione delle regole di libera concorrenza in se stesse, non necessariamente un danno al cliente.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →
Potrebbe interessarti