Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

20 dicembre 2002
Domanda 20 dicembre 2002
Ma scusate, come non c'e' piu' l'obbligo di fermo? E se i vigili avevano il dispositivo di rilevamento tarato male? Io avrei potuto contestare o almeno provare a transitare alla velocita' che questi mi indicavano per verificare se il dispositivo funziona o meno.
Io sono certo di essere passato rispettando il limite.. tanto che avevo visto la pattuglia prima dell'autovelox (circa 200 mt.) ed avevo rallentato in maniera adeguata.
In secondo luogo io procedevo dalla mia abitazione e non c'e' un segnale che indica che la strada e' sottoposta a controllo della velocita'. (C'e' n'e' uno ad ogni ingresso del comune).

Risposta ADUC
la nuova disposizione al codice -legge n.168/02- ha stabilito che il fermo immediato del veicolo non e' piu' obbligatorio.
Per quanto riguarda la taratura, potrebbe a posteriori chiedere una perizia dell'apparecchio, ma essendo questi controlli annuali e non essendo posssibile appunto dimostrare che al momento del suo passagggio fosse non totalmente efficiente, non se ne vede molto l'utilita'.
Ad ogni modo ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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