Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

20 dicembre 2002
Domanda 20 dicembre 2002
IL giorno 6/10/2002 mi e' stata notificata una multa di EURO 138, 00 con il misuratore di velocita' mod. Velomatic 512, il limite massimo era di 40 Km/h e io procedevo alla velocita' di 57 Km/h. Essendo una SS 46 del comune di Trambileno (TN) il limite di velocita' non dovrebbe essere di 50 Km/h? E circolando a quella velocita' non c'era la possibilita' di essere fermato? Io vorrei una cortese risposta sulla possibilita' di fare ricorso ed a chi rivolgermi permettendo che abito in provincia di Venezia Anticipatamente vi ringrazio

Risposta ADUC
in caso vi fosse un segnale indicante per quel punto il limite di 40 km/h, la velocita' massima era quella. Il fermo non e' comunque piu' dovuto nel caso in cui la strada sia tra quelle autorizzate dal Prefetto per l'omissione della contestazione immediata.
Di conseguenza, riteniamo difficile contestare.
Ad ogni modo, si ricorda che il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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