Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

20 dicembre 2002
Domanda 20 dicembre 2002
Buongiorno, sono il Sig. xxxxxxxxx di Treviso, qualche settimana fa, in una rubrica televisiva, dedicata alle prime pagine dei quotidiani, si e' data lettura di un articolo uscito sul Messaggero di Roma nel quale era riportata una norma per cui le multe elevate per divieto di sosta, in presenza dei relativi cartelli indicatori, ma in mancanza della dicitura: ORDINANZA N° XXXX etc. etc. sarebbero illegali e quindi contestabili. Vorrei sapere se cio' corrisponde a vero e se si' come compilare la richiesta al giudice di pace per l'annullamento. Nel ringraziarVi, resto in attesa.

Risposta ADUC
la mancata indicazione dell'ordinanza puo' costituire motivo di opposizione -decidera' poi, caso per caso, il giudice specificamente adito.
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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