Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
20 dicembre 2002
Carissima ADUC sono ancora da voi per l'ennesima multa. Allora il mio quartiere a Roma e soggetto alla fascia blu e quindi come residente ho il permesso per la mia zona la XVII quartiere Trieste. Ieri ho parcheggiato a Viale Eritrea ed un ausiliario del traffico mi ha sanzionato una multa di 32, 00 euro per violazione art. 157/6 sostava senza esporre il titolo di pagamento. Rintracciato l'ausiliario mi ha detto che la macchinetta gli ha permesso di fare la multa e che se ero davvero residente non la emetteva. Io gli ho fatto presente che il bollino e' esposto in modo regolare, ma non c'e' stato verso. Che faccio?? Mi posso rivolgere al giudice di pace?? Grazie per l'aiuto e cordialmente Vi saluto augurandoVi buone feste.
Risposta ADUC
potrebbe provare a farsi annullare il verbale (purche' le rilascino ricevuta di cio') direttamente dai vigili, in quanto l'errore e' evidente. Altrimenti, occorrera' effettivamente che si rivolga al giudice di pace: il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →
Potrebbe interessarti