Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
17 dicembre 2002
Buongiorno, volevo un'informazione riguardo le carte telefoniche prepagate. Io ho una carta TIM in cui ci sono caricati circa 50 euro ma che, non usandola per un certo periodo, e' scaduta. Allora l'ho fatta riattivare al 119 della TIM e mi hanno detto che poteva essere fatto una sola volta (li' la mia prima perplessita': anche pagando dovrei poterlo fare tutte le volte che necessita, non vedo perche' devo essere costretto a telefonare) ma senza dirmi che dovevo fare una ricarica entro 30 gg. Purtroppo ho cercato di ricaricare dopo tale periodo ma la carta risultava bloccata. Al 119 mi dicono che non si puo' fare piu' nulla e che ho perso i miei 50 euro!
Ora mi chiedo se e' possibile un abuso di questo genere, possono realmente confiscarmi i soldi che ho pagato solo perche' la carta e' scaduta? Ho detto loro che ero pronto a pagare un costo di riattivazione ma nulla da fare. A me sembra un vero abuso (per non dire furto) ma io sono di parte, quindi volevo sapere da voi come funziona.
Grazie e con l'occasione vi auguro buone feste natalizie.
Ora mi chiedo se e' possibile un abuso di questo genere, possono realmente confiscarmi i soldi che ho pagato solo perche' la carta e' scaduta? Ho detto loro che ero pronto a pagare un costo di riattivazione ma nulla da fare. A me sembra un vero abuso (per non dire furto) ma io sono di parte, quindi volevo sapere da voi come funziona.
Grazie e con l'occasione vi auguro buone feste natalizie.
Risposta ADUC
il contratto e' chiarissimo: se non si effettuano ricariche entro un termine, c'e' la manifesta volonta' di cessare il rapporto contrattuale e la mancata ricarica e' appunto il modo per ottenere detta cessazione. Di conseguenza, avendo accettato detta condizione, non ci sono i termini per contestarla. Stesso dicasi per la possibilita' di rinnovo per una volta, purche' con ricarica entro 30 gg: se questo prevede la sua tipologia contrattuale, poiche' di per se' non comporta irregolarita' ed e' espressamente riportato, non e' contestabile. Occorre pero' che verifichi sul suo contratto questo punto specifico, in quanto la prima condizione la conosciamo, ma per cio' che concerne il secondo limite occorre verificare se e' espressamente previsto per la sua tipologia -anche se supponiamo che su questi particolari non possano esservi errori.
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