Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
17 dicembre 2002
Spett. le ADUC, vi segnalo la mia situazione: Nel mese di marzo 2002 sono stato fermato da una pattuglia di Polizia Stradale che con apparecchio Telelaser LT 20-20, accertava il mio eccesso di velocita' alla guida di una vettura a targa tedesca. Redatto il verbale, e scritte le mie generalita', mi ritiravano la patente per trenta giorni per l' eccesso di velocita' ed altresi', perche' alla guida di un autoveicolo a targa estera, non provvedevo subito al pagamento della sanzione. Sul campo "obbligato in Solido", gli agenti accertatori scrivevano che le generalita' del proprietario della vettura non erano chiaramente leggibili (seppur avendo tutti i documenti in regola) e riportavano un nome "un po' inventato".
Dopo 30gg mi e' stata riconsegnata la patente senza chiedere alcun pagamento. All'obbligato in solido, non e' stata notificato nulla.
LA settimana scorsa mi e' giunta una cartella esattoriale in cui sono tenuto a pagare circa 800 euro.
Visto e considerato che ero d'accordo con il proprietario della vettura che avrebbe pagato lui la sanzione in quanto "viaggiavo" in nome e per suo conto, non e' forse il caso di fare ricorso al Prefetto per la mancata notifica all'obbligato in solido?
Il Codice Stradale stabilisce che ".. la violazione, quando e' possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto all'obbligato in solido" ed in questo caso non e' facile, ma senza dubbio possibile risalire all'obbligato in solido tramite la targa estera!
Ho qualche possibilita' di vincere l'eventuale ricorso o mi conviene pagare?
Dopo 30gg mi e' stata riconsegnata la patente senza chiedere alcun pagamento. All'obbligato in solido, non e' stata notificato nulla.
LA settimana scorsa mi e' giunta una cartella esattoriale in cui sono tenuto a pagare circa 800 euro.
Visto e considerato che ero d'accordo con il proprietario della vettura che avrebbe pagato lui la sanzione in quanto "viaggiavo" in nome e per suo conto, non e' forse il caso di fare ricorso al Prefetto per la mancata notifica all'obbligato in solido?
Il Codice Stradale stabilisce che ".. la violazione, quando e' possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto all'obbligato in solido" ed in questo caso non e' facile, ma senza dubbio possibile risalire all'obbligato in solido tramite la targa estera!
Ho qualche possibilita' di vincere l'eventuale ricorso o mi conviene pagare?
Risposta ADUC
l'obbligo e' in solido, ma e' sufficiente che venga notificato a lei. Trattandosi infatti di uno straniero, la notifica e' alquanto problematica -ed occorrerebbe conoscere gli accordi che intercorrono in merito tra gli Stati interessati- ma riteniamo che in questo caso l'omissione verrebbe ritenuta decisamente giustificata. Si sconsiglierebbe pertanto l'opposizione. Ad ogni modo, se ritiene di voler provare, si ricordano le indicazioni di base: Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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