Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

16 dicembre 2002
Domanda 16 dicembre 2002
Il 03/12/2002, in seguito ad infrazione avvenuta il 27/08/2002, mi e' stato notificato a casa, tramite posta, una contravvenzione per violazione dell'art. 171 del C. d. s. "il conducente circolava alla guida della moto senza indossare il casco protettivo". Volevo precisare che non mi e' stato inviato il verbale originale ma la sua elaborazione meccanografica, con firma dell'istruttore di vigilanza, responsabile del procedimento e mancante della firma del verbalizzante. Sulla suddetta elaborazione meccanografica e' riportata la nota asserente che "non si e' potuto procedere a contestazione immediata poiche' era possibile rilevare solo il numero di targa". Inoltre il nome del proprietario del mezzo indicato e' "xxxxxx AlessanSro" e non Alessandro. Vi chiedo quindi, se e' possibile proporre con tali presupposti un ricorso. Grazie!

Risposta ADUC
non ci sono irregolarita' in merito al meccanizzato: l'importante e' che esista l'originale. Ne' rileva l'errore di scrittura, in quanto quello e' indubitabilmente un errore ortografico e non di sostanza. Per cio' che concerne il mancato fermo, potrebbe anche tentare l'opposizione, ma a nostro avviso e' fortemente probabile che la contravvenzione venga confermata.
Ad ogni modo, se volesse tentare, ricordiamo quanto segue: Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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