Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

13 dicembre 2002
Domanda 13 dicembre 2002
Caro Aduc Ho ricevuto una multa (70 Km/h anziche' 50Km/h) con notifica del giorno 2 dicembre 2002 a mezzo raccomandata ricevuta di ritorno.
L'infrazione porta la data del 27/6/2002, quindi sono passati 158 giorni di calendario. L'infrazione non mi e' stata contestata subito, probabile foto mediante autovelox.
Domanda: e' andata in prescrizione? oppure no? Io ricordo che il termine e' di 150 gg.
Posso avere un Vostro parere al riguardo? Cosa devo fare se e' considerata in prescrizione?
Vi ringrazio e Vi saluto cordialmente.

Risposta ADUC
i 150 giorni sono relativi alla possibilita' di identificazione del trasgressore.
Dunque trascorrono necessariamente dei giorni dal momento dell'infrazione a quello in cui viene rilevato il nome del proprietario della vettura al PRA.
Ad ogni modo, nel suo caso e' ancora possibile contestare il mancato fermo immediato del veicolo.
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' comunque valido quello del mancato fermo, ancora indispensabile ai sensi del Codice della Strada in casi particolari e piu' in generale salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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