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Cara ADUC

Lettera del consumatore

9 dicembre 2002
Domanda 9 dicembre 2002
Buon giorno, vi chiedo un informazione in merito ad una multa che ho preso dalla polizia municipale.
Ho parcheggiato l'auto in una strada con divieto di transito temporaneo (dalle 12.15 alle 14.00), entrando in tale strada prima delle 12.15 e ritirandola qualche ora dopo. Nel lato in cui ho parcheggiato non c'erano cartelli di divieto di sosta e mancavano indicazioni sul asfalto (il malto stradale era da poco stato rifatto) Premetto che in quella via si trovano le scuole e che il divieto di transito entra in vigore nel lasso di tempo in cui gli allievi entrano ed escono dalle scuole.
Ritirato l'auto ho trovata "l'accertamento di violazione" dei vigili urbane in cui veniva contestato quanto segue: - sostava (e' stata tagliata la voce "inoperosamente in zona di carico/scarico") - divieto di transito art 7 CdS - per un importo di 65 euro.
Nel verbale che mi e' arrivato una settimana fa tramite raccomandata viene contestato quanto segue: L'agente... alle ore... del... in comune di....., zona "perimetrata di centro abitato via.... " procedeva all'accertamento della violazione di cui all'articolo 7 c. 1 lett. a) e 13 del C. D. S a carico del proprietario ecc. (mie dati e auto), perche' il conducente lasciava il succitato veicolo in sosta (circolazione passiva) in area di sospensione temporanea della circolazione nelle ore indicate (12: 15-14: 00).
Impossibilita' di contestazione immediata ai sensi dell'art. 384 c. 1lettera f) D. P. R. 495/92 per assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo all'atto dell'accertamento della violazione.
Quello che vorrei sapere e' se in caso di sosta in area di sospensione temporanea della circolazione nelle ore indicate ed in assenza di divieto cartelli che vietano la sosta o indicazioni sul malto stradale, sia automaticamente inteso che non si posa sostare nel periodo in cui la circolazione e' vietata. Quindi se ho commesso un infrazione oppure se posso provare a fare ricorso davanti al giudice di pace. In proposito chiedo se nel ricorso basta indicare "sospensione della sanzione" (per sospendere la sanzione e non pagare di piu' in caso che perda) e l'annullamento della multa.
Vi ringrazio per la risposta e porgo distinti saluti.

Risposta ADUC
non siamo certi che all'entrata, sopra il cartello indicante l'orario del divieto di accesso, non vi fosse anche il simbolo di divieto di sosta. Ma se cosi' non fosse, potrebbe sicuramente tentare un'opposizione in quanto la segnaletica e' equivoca. Decidera' poi il giudice.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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