Sabato 6 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

8 dicembre 2002
Domanda 8 dicembre 2002
Cara ADUC, scrivo in merito ad una lettera ricevuta dalla vostra rubrica in data 06/12 con argomento ICI e agevolazioni prima casa. In particolare nella risposta voi affermate che per usufruire dell'agevolazione prima casa occorre avere nella stessa la residenza anagrafica. Essendomene occupato per problemi analoghi mi permetto di asserire che non corrisponde a verita'. Infatti il ministero delle finanze si e' sempre espresso in termini univoci e chiari nel definire l'abitazione PRINCIPALE: non e' necessariamente quella in cui si ha la residenza anagrafica ma e' bensi' quella in cui si dimora abitualmente. Non ci sono ambiguita' in questa definizione, e' sufficiente leggere con attenzione le delibere del ministero o, piu' semplicemente, le guide del modello Unico. Il problema qual e'? E' che molti comuni ignorano questo stato di cose e utilizzano la residenza anagrafica come metro per decidere l'esigibilita' della detrazione per abitazione principale. Forse perche' e' piu' comodo, altrimenti come controllare se una persona effettivamente abita in un'abitazione continuativamente? Se fate una ricerca su internet vedrete che ci sono molte persone in causa con gli uffici ICI dei propri comuni per questo motivo. Di piu': generalmente non si trova nei regolamenti ICI una definizione siffatta di abitazione principale. In sostanza la definizione di abitazione principale per il Ministero delle Finanze e' agli effetti ICI la stessa che si ha per la detrazione IRPEF. Sono i comuni che la applicano diversamente. L' unica normativa che vincola rispetto alla residenza anagrafica in senso stretto e' quella che ne richiede il trasferimento entro 18 mesi per usufruire delle agevolazioni sulle tasse d'acquisto della prima casa. Modestamente penso che sarebbe opportuno approfondire questo argomento. Distinti saluti

Risposta ADUC
il problema, pero', e' che l'Ici e' una tassa comunale ed il Ministero puo' emettere risoluzioni e circolari, ma non sono leggi. Pertanto, il dubbio rimane e l'esito di un contenzioso non e' certo. Non bisogna infatti confondere leggi e chiarimenti ministeriali: i quali possono essere utilizzati a proprio favore ma non garantiscono esito favorevole in un ricorso. Quanto sopra, non per darle torto, ma semplicemente perche' la sua e' una valutazione tecnica, mentre giuridicamente la questione e' piu' complessa ed occorre essere prudenti.
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