Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
5 dicembre 2002
Spettabile ADUC ho ricevuto una multa per aver violato l'art. 173/2 del codice della strada perche' ALLA GUIDA DEL VEICOLO IN MARCIA FACEVA USO DI APPARECCHIO RADIOTELEFONICO NON A VIVA VOCE specificando che NON E' STATO POSSIBILE FERMARE NEI MODI REGOLAMENTARI IL VEICOLO IN TRANSITO(ART.384, COMMA1, LETT. E), REG. e basta senza specificare il motivo per cui non sono stato fermato, inoltre il verbale arrivato a casa e'redatto da un solo Operatore Comunale di cui in calce non vi e' la sua firma ma quella del dirigente del U. O. CONTRAVVENZIONI DEL COMUNE DI ROMA.
Ero propenso a fare ricorso al giudice di pace Voi che mi consigliate???
Grazie e complimenti per il sito.
Ero propenso a fare ricorso al giudice di pace Voi che mi consigliate???
Grazie e complimenti per il sito.
Risposta ADUC
generalmente per questo tipo di contravvenzioni viene ritenuto normale e legittimo rilevare le violazioni anche in assenza di fermo immediato. Pertanto, il rischio di vedersi rigettare l'opposizione sicuramente c'e'.
Ad ogni modo, in caso volesse ugualmente tentare, le ricordiamo i punti base della procedura: il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Ad ogni modo, in caso volesse ugualmente tentare, le ricordiamo i punti base della procedura: il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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