Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

5 dicembre 2002
Domanda 5 dicembre 2002

Gentile ADUC, Circa due mesi fa ho acquistato uno scooter MALAGUTI. Fin dall'inizio ho segnalato al concessionario un difetto evidente che nonostante alcuni interventi concordati con i tecnici della casa non si risolveva. Dopo una mia raccomandata e numerose telefonate all'ufficio reclami di MALAGUTI il veicolo e' stato spedito a Bologna presso gli stabilimenti della casa ed e' stato sostituito il motore. Dopo questo intervento per circa 2 settimane il veicolo ha funzionato splendidamente ma ora ha ripreso a presentare il medesimo difetto saltuariamente. Ho avvertito MALAGUTI la quale trattandomi da visionario ha chiesto di fargli avere nuovamente lo scooter per verificare il difetto e dicendomi che se lo scooter dovesse funzionare 'BENE' (a loro ovvio ed insindacabile giudizio) mi verranno addebitate le spese di trasporto.
Ora la cosa che mi fa imbestialire e' che lo scooter io l'ho acquistato perche' mi serve. Fino ad oggi lo scooter ha avuto un fermo complessivo per questo difetto di circa 8 gg. E se io da 'visionario' lo rispedissi a MALAGUTI i gg sicuramente raddoppierebbero.
Quali sono i miei diritti per il fermo scooter?, sono in grado di farmelo sostituire? O di avere un'estensione della garanzia, Non mi hanno fatto avere alcuna documentazione sull'intervento eseguito... e' corretto o devo pretenderla?, a chi posso scrivere per conoscenza oltre a voi per far valere i miei diritti di ECOLOGISTA che ha rinunciato alla vecchia seconda automobile di casa per acquistare uno scooter?, sono in grado di giustificare delle spese per il fermo scooter (poi non lo faro' mai... pero' a tutto serve)?
Vi ringrazio cordialmente, Ciao -

Risposta ADUC
dal punto di vista della garanzia contrattuale, puo' esigere solo cio' che prevede il suo contratto specifico. Pertanto, avra' diritto ad un mezzo sostitutivo solo se cosi' e' previsto, paghera' le spese nel caso in cui l'intervento risulti escluso dai termini di garanzia, etc.
Altrimenti, puo' pur sempre far valere i termini di legge. In tal caso, dovrebbe agire direttamente sul rivenditore.
Citando la L. 24/02, potrebbe contestare il reiterato vizio di produzione, non risolto nonostante gli interventi eseguiti, intimando che si provveda alla sostituzione del mezzo entro e non oltre 15 gg, dando avviso che in difetto adira' le vie legali. Potra' in seguito rivolgersi al giudice di pace -inizialmente in conciliazione.
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