Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

4 dicembre 2002
Domanda 4 dicembre 2002
Spett. le Aduc Ho ricevuto una multa per superati limiti di velocita' 74Km/h anziche' 50 km/h alle ore 22, 30 del giorno 27/6/02.
Autovelox tipoVelomatic 512 mod. 103B: OM nr. 2961 del 27/11/89 matr. 1209-1221 DIMA ELTRAF (Ho scritto tutti i dati riportati sul verbale).
Il Verbale della polizia Municipale porta la data di spedizione del 27/11/02 e da me ritirato l' 1/12/02; il giorno 29/11/02 (Sabato) il postino mi ha lasciato un biglietto per il ritiro in posta poiche' non ero presente in casa.
Chiedo: il verbale ricevuto dopo 5 mesi e' ancora valido? Io non mi ricordo nemmeno di essere passato in quella localita' e in quella via per la quale mi e' stato mandato verbale di contravvenzione; Perche' non mi hanno fermato subito? Non ricordo inoltre, di aver mai visto una pattuglia dei vigili urbani a quell'ora.
L'autovelox e' del tipo per il quale posso fare ricorso oppure ora le regole sono cambiate? Posso fare ricorso al giudice di pace o non so a chi, come mi devo comportare, cosa dovrei scrivere?
Ringrazio e invio Cordiali Saluti

Risposta ADUC
la notifica deve pervenire entro 150 gg. dalla possibilita' di identificazione del trasgressore.
Questo significa che occorre concedere alcuni giorni per permettere al comando di reperire il nominativo presso il Pra.
Per quanto riguarda le infrazioni commesse prima del mese di agosto, e' possibile opporsi al mancato fermo, ma sull'ammissibilita' sara' il giudice a valutare.
Che lei non ricordi di avere commesso l'infrazione, non e' rilevante ai fini di un ricorso, ma occorrono solo le -eventuali- prove.
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' comunque valido quello del mancato fermo, ancora indispensabile ai sensi del Codice della Strada in casi particolari e piu' in generale salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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