Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

2 dicembre 2002
Domanda 2 dicembre 2002
Salve, mi chiamo xxxxxx, vivo in un comune della provincia di MO, oggi 30/11/02, ho ricevuto una notifica di contestazione di un verbale per attraversamento di un incrocio con semaforo rosso, il 17/07/02, senza fermarmi, nel verbale che ho ricevuto c'e' scritto che "l'accertamento e' avvenuto con apposito apparecchio di rilevamento, omologazione n. 2961 del 27/11/89 mod. 512 (103b).... " questo apparecchio risulta essere un autovelox, dico bene? Mi e vi chiedo se posso contestare questa la multa.
Grazie 1000

Risposta ADUC
per quella tipologia di contravvenzione, e' sempre stata ritenuta legittima la mancanza del fermo immediato, anche se il fatto di utilizzare un dispositivo autovelox potrebbe in teoria modificare la sostanza. Di conseguenza, c'e' il rischio di vedersi rigettare un'opposizione.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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