Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

26 novembre 2002
Domanda 26 novembre 2002
Mi e stata notificata una multa per infrazione al codice della strada al mio vecchio indirizzo. La multa e stata ricevuta dalla mia famiglia ma intanto sono cinque anni che non abito piu al mio vecchio indirizzo. Posso contestare?Distinti saluti

Risposta ADUC
se non ha piu' la residenza, la sua famiglia dovrebbe comunicarlo: a quel punto, verrebbe emessa una nuova notifica, tuttavia le arriverebbe oltre i 150 gg senza una giustificazione valida (essendo LORO l'errore) e conseguentemente potrebbe opporsi, contestando appunto detto ritardo.
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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