Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
22 novembre 2002
Ricevo in data 14/11/02 una cartella esattoriale di 92.79 euro per insufficiente pagamento di una multa del 22/11/99 di L.135200 notificata il 16/03/00, e pagata il 15/05/00 entro i termini. Chiedo informazioni a corpo di polizia urbana di Udine dove ho preso la multa e mi dicono che il pagamento e' insufficiente perche' dovevo pagare L.9600 in piu' perche' sono stato in posta a ritirare la notifica in quanto, quando mi e' stato recapitato l'avviso non ero a casa, per cui mi hanno addebitato nuovamente l'intero ammontare della multa 67.55 euro piu' 22.14 euro di interessi e 3.10 di diritti di notifica. Faccio notare che la notifica indica che se fosse stata ritirata in posta era necessario pagare L.9600 in piu', ma sembrava che tale cifra fosse gia' compresa nel totale.
Risposta ADUC
si suppone che quella che le stanno richiedendo di pagare sia la seconda notifica. Ad ogni modo, poiche' si tratta di un pagamento a se', e' vero che lei deve corrisponderlo, ma dovra' pagare la somma relativa e le sanzioni specifiche, non ripagare tutto ex-novo: tanto piu' visto che la doppia notifica e' realmente a se' stante.
Di conseguenza, puo' contestare.
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Di conseguenza, puo' contestare.
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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