Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
21 novembre 2002
Allo scopo di fornire un utile contributo all'iniziativa che vede impegnata Codesta associazione nelle azioni di restituzione parziale dell'IVA sulle bollette del gas metano, invio, in allegato, un elaborato concernente la tematica in argomento. Evidenzio, altresi', che la soluzione a tale problematica non va cercata nella normativa fiscale - come, tra l'altro, e' stato fatto anche dal giudice di pace di massa nella rinomata sentenza in materia - ma, piuttosto, nel contrasto normativo venutosi a creare tra le disposizioni che disciplinano l'accensione dei riscaldamenti e quelle che stabiliscono l'aliquota IVA per le erogazioni del gas metano.
Distinti saluti.
IL CONTRATTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI GAS METANO EROGATO ATTRAVERSO LA RETE DI DISTRIBUZIONE URBANA.
Premessa.
L'erogazione, nei confronti degli utenti allacciati alla rete di distribuzione, del gas metano, qualunque uso se ne faccia, ai sensi dell'art.1559 del codice civile, avviene mediante la stipula di un "contratto di somministrazione".
La disciplina I.V.A..
Il decreto I.V.A. (D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633), nella versione originaria, fra i beni elencati nella Tabella A allegata, per i quali l'imposta sul valore aggiunto era dovuta nella misura, agevolata, del 6%, inseriva nel n. 76 della parte seconda, il "gas per uso domestico".
Il Ministero delle Finanze, con la C. M. 1 giugno 1973, n.35, aveva chiarito, in proposito, che la locuzione "gas per uso domestico" doveva riflettere, non solo il normale gas di citta', ma anche il gas metano ed i gas di petrolio liquefatti aventi l'accennata destinazione.
La cessione o la somministrazione che realizzava l'uso domestico, secondo la circolare, era quella che aveva luogo nei confronti dei consumatori finali che impiegavano i beni stessi nella propria abitazione privata a carattere familiare o collettivo senza utilizzarli nell'esercizio di imprese o in prestazioni di servizi nei confronti di imprese. L'utilizzazione ad "uso domestico" si concretava, altresi', in tutti quei casi in cui nei locali annessi ed intercomunicanti con le dette abitazioni venivano eventualmente esercitate attivita' imprenditoriali (in quanto era, in pratica, impossibile discriminare l'utilizzazione dei beni in parola nei diversi impieghi). La circolare escludeva, poi, dal trattamento agevolato sottoponendole all'aliquota, pro tempore, ordinaria, le cessioni e le somministrazioni di gas effettuate: · in tutte le fasi di scambio "a monte", precedenti cioe' a quelle nelle quali si concreta la vendita al consumatore finale che destina il gas all'uso domestico, uso da dichiararsi al cedente da parte del cessionario; · nei confronti di utenti che destinano il gas ad usi diversi da quelli rientranti nella classificazione di "uso domestico" intesa secondo i criteri appena descritti.
Successivamente, l'art.8, comma 31, della legge 11 marzo 1988, n.67, ha previsto l'applicazione dell'aliquota ordinaria (che, al tempo, era pari al 18%) alle cessioni di gas metano per uso domestico distribuito attraverso la rete urbana, ad eccezione di quello destinato esclusivamente ad uso domestico di cottura cibi e produzione di acqua calda affermando, nel contempo, che per le cessioni effettuate nei territori di cui all'articolo 1 del D. P. R. 6 marzo 1978, n.218 (Mezzogiorno d'Italia), l'aliquota rimaneva fissata nel 9%.
L'art.36 del D.L. 30 agosto 1993, n.331, convertito in legge 29 ottobre 1993, n.427, ha sostituito, nella Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, il n.103, prevedendo, cosi', l'applicazione dell'aliquota agevolata (9%, 10% solo dal 1995) anche per il "gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati". Tale agevolazione riguarda, come si ricava dalla lettera della norma (ed in netto contrasto con le previgenti disposizioni), solamente le cessioni preordinate a quelle nelle quali si concreta la vendita al consumatore finale che destina il gas all'uso domestico.
In seguito, l'art.2 del D.L. 31 dicembre1996, n.669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n.30, ha abrogato l'art.8, comma 31, della legge 11 marzo 1988, n.67, che fissava, come visto, la misura dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, ma soltanto nella parte in cui faceva riferimento alle somministrazioni di gas metano effettuate nei territori del Mezzogiorno per le quali, in forza delle intervenute modifiche, non si poteva continuare ad applicare l'aliquota ridotta.
Alla luce di quanto appena affermato ed in base alle disposizioni ora vigenti, alle somministrazioni in rassegna, relative - esclusivamente - agli usi domestici di cottura cibi e per la produzione di acqua calda, bisogna applicare l'aliquota I. V. A. del 10%, mentre per quanto riguarda il gas metano usato per il riscaldamento (nell'ipotesi in cui un utente utilizzi il gas per il solo riscaldamento), ai sensi del citato art.8, nella parte ancora in vigore, si dovra' applicare l'aliquota ordinaria del 20%.
In linea con tali statuizioni, il numero 127 bis della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633, prevede l'applicazione dell'aliquota I. V. A. del 10% alla "somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1, prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n.37 del 26 giugno 1986... ".
Nel caso di contratti promiscui (ossia in quelli che prevedono, allo stesso tempo, tanto la somministrazione di gas per il riscaldamento nei mesi invernali, quanto l'uso per la cottura dei cibi e per la produzione di acqua calda durante tutto l'anno), bisogna far riferimento a quanto affermato dalla prassi ministeriale e, in particolare, nella C. M. del 3 dicembre 1999, n.226, la quale, in proposito, chiarisce che: "... l'agevolazione dell'aliquota IVA del 10% si applica alle sole forniture di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 (prevista dal provvedimento del CIP n.37 del 26 giugno 1986) e di gas di petrolio liquefatti destinati alle medesime finalita', secondo quanto stabilito dal n. 127-bis della Tabella A, parte III, allegata al DPR n.633 del 26 ottobre 1972, nonche' per l'uso delle imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili, ai sensi del n.103 della predetta Tabella A. ".
La circolare, in merito a tale ultimo aspetto, precisa che per far si che tale agevolazione possa essere applicata alle cessioni di gas utilizzato per la cottura dei cibi e la produzione di acqua calda e' necessario che sussistano, congiuntamente, due condizioni "l'uso domestico" e, nell'ambito di questo, la "finalita' di cottura cibi e produzione di acqua calda". Ne consegue che gli utilizzi di gas metano diversi dai precedenti, quali quelli per riscaldamento di cui alla tariffa T2 sono soggetti all'aliquota IVA del 20%.
La pronuncia ministeriale sottolinea, altresi' - ed e' questo il punto controverso - che "nei casi di utenze ad utilizzazione promiscua, ove non sia possibile determinare la parte impiegata negli usi domestici agevolati per mancanza di distinti contatori, l'imposta si applica con aliquota ordinaria sull'intera fornitura".
Tale orientamento e' emerso inoltre, sebbene con riferimento ad operazioni di diversa natura, comunque connesse alla conclusione di un singolo affare e non alla somministrazione continuativa, in altre pronunce del Ministero dell'Economia e delle Finanze ed, in particolare, nelle risoluzioni n. 142/E e 209/E, rispettivamente, in data 26 agosto 1999 e 14 dicembre 2001.
Le disposizioni legislative che regolamentano l'accensione dei riscaldamenti.
La progettazione, l'installazione, il periodo di esercizio e la manutenzione degli impianti termici di tutti gli edifici trovano la loro disciplina nel D.P.R. n.412 del 26 agosto 1993 e successive modifiche ed integrazioni.
Il territorio nazionale e' stato, infatti, suddiviso in sei zone climatiche (indicate con le lettere dalla "A" alla "F", vgs. art.2, comma 1, e la Tabella A, allegata al decreto appena citato) all'interno delle quali trovano collocazione la maggior parte dei comuni italiani e per ogni zona e' stato stabilito il periodo nel quale gli impianti di riscaldamento possono essere messi in funzione.
In particolare l'art.9, comma 2, di tale decreto stabilisce che: "L'esercizio degli impianti termici e' consentito con i seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale di esercizio dell'impianto termico ed alla durata giornaliera di attivazione:
Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;
Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;
Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;
Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;
Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
Zona F: nessuna limitazione.
Al di fuori di tali periodi gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla meta' di quella consentita a pieno regime".
In base a quanto stabilito dall'art.10 dello stesso decreto i Comuni, in deroga a quanto previsto dall'art.9, possono ampliare, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, sia per i centri abitati, sia per i singoli immobili, dandone immediata notizia alla popolazione.
Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con durata giornaliera non superiore alla meta' di quella prevista a pieno regime.
E', inoltre, consentito il frazionamento dell'orario giornaliero in due o piu' sezioni, con attivazione dell'impianto compresa tra le ore 5 e le ore 23 ed e' essenziale, inoltre, conoscere la zona climatica di appartenenza del proprio Comune, anche perche' la legge dispone che l'amministratore del condominio o, in mancanza, il singolo condomino debba esporre presso ogni impianto centralizzato di riscaldamento al servizio di una pluralita' di utenti, una tabella dalla quale risultino il periodo annuale di esercizio, l'orario di attivazione giornaliera prescelto, le generalita' e il domicilio del soggetto responsabile dell'impianto.
Considerazioni in merito all'applicazione dell'aliquota I. V. A. da parte delle societa' erogatrici.
In conclusione si osserva come l'ammontare I. V. A. (con aliquota del 20% invece che con quella del 10%) versato in piu' dagli utenti nel periodo estivo sia illegittimo in quanto in presenza di un solo contatore ed in considerazione delle disposizioni dettate in ordine al divieto di utilizzazione dei riscaldamenti in tale periodo dell'anno, l'aliquota I. V. A. applicabile non puo' essere che quella del 10%.
Il quadro normativo vigente in materia evidenzia, infatti, che: Ø l'art.9, comma 2, del D.P.R. n.412/1993 impone il divieto di accensione dei riscaldamenti in un determinato periodo dell'anno (che, comunque, per tutte le Regioni d'Italia - ad eccezione di quelle aree incluse nella zona F - va dal 16 aprile al 14 ottobre). Tale restrizione e' rafforzata, altresi', dal disposto del successivo comma 7 che - con riferimento alle abitazioni ubicate nei condomini - cosi' stabilisce: "... ciascun condomino o locatario puo' richiedere che, a cura delle Autorita' competenti di cui all'art.31 comma 3 della legge 9 gennaio 1991, n.10 e a proprie spese, venga verificata l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento"; Ø il n.127 bis della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n.633/1972 prevede l'applicazione dell'aliquota del 10% alla somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda; Ø l'art.8, comma 31, della legge 11 marzo 1988, n.67, nella parte ancora in vigore, indipendentemente dalla estensiva interpretazione fornita dalle citate circolari nn. 226 e 155 del 1999, prevede l'applicazione dell'aliquota ordinaria alle cessioni di gas metano per uso domestico distribuito attraverso la rete urbana, ad eccezione di quello destinato esclusivamente ad uso domestico di cottura cibi e produzione di acqua calda (non facendo riferimento alcuno alla presenza o meno di distinti contatori) che e', esattamente, cio' che avviene nel periodo dell'anno durante il quale, in base alle disposizioni sopra evidenziate, e' vietato accendere il riscaldamento
Distinti saluti.
IL CONTRATTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI GAS METANO EROGATO ATTRAVERSO LA RETE DI DISTRIBUZIONE URBANA.
Premessa.
L'erogazione, nei confronti degli utenti allacciati alla rete di distribuzione, del gas metano, qualunque uso se ne faccia, ai sensi dell'art.1559 del codice civile, avviene mediante la stipula di un "contratto di somministrazione".
La disciplina I.V.A..
Il decreto I.V.A. (D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633), nella versione originaria, fra i beni elencati nella Tabella A allegata, per i quali l'imposta sul valore aggiunto era dovuta nella misura, agevolata, del 6%, inseriva nel n. 76 della parte seconda, il "gas per uso domestico".
Il Ministero delle Finanze, con la C. M. 1 giugno 1973, n.35, aveva chiarito, in proposito, che la locuzione "gas per uso domestico" doveva riflettere, non solo il normale gas di citta', ma anche il gas metano ed i gas di petrolio liquefatti aventi l'accennata destinazione.
La cessione o la somministrazione che realizzava l'uso domestico, secondo la circolare, era quella che aveva luogo nei confronti dei consumatori finali che impiegavano i beni stessi nella propria abitazione privata a carattere familiare o collettivo senza utilizzarli nell'esercizio di imprese o in prestazioni di servizi nei confronti di imprese. L'utilizzazione ad "uso domestico" si concretava, altresi', in tutti quei casi in cui nei locali annessi ed intercomunicanti con le dette abitazioni venivano eventualmente esercitate attivita' imprenditoriali (in quanto era, in pratica, impossibile discriminare l'utilizzazione dei beni in parola nei diversi impieghi). La circolare escludeva, poi, dal trattamento agevolato sottoponendole all'aliquota, pro tempore, ordinaria, le cessioni e le somministrazioni di gas effettuate: · in tutte le fasi di scambio "a monte", precedenti cioe' a quelle nelle quali si concreta la vendita al consumatore finale che destina il gas all'uso domestico, uso da dichiararsi al cedente da parte del cessionario; · nei confronti di utenti che destinano il gas ad usi diversi da quelli rientranti nella classificazione di "uso domestico" intesa secondo i criteri appena descritti.
Successivamente, l'art.8, comma 31, della legge 11 marzo 1988, n.67, ha previsto l'applicazione dell'aliquota ordinaria (che, al tempo, era pari al 18%) alle cessioni di gas metano per uso domestico distribuito attraverso la rete urbana, ad eccezione di quello destinato esclusivamente ad uso domestico di cottura cibi e produzione di acqua calda affermando, nel contempo, che per le cessioni effettuate nei territori di cui all'articolo 1 del D. P. R. 6 marzo 1978, n.218 (Mezzogiorno d'Italia), l'aliquota rimaneva fissata nel 9%.
L'art.36 del D.L. 30 agosto 1993, n.331, convertito in legge 29 ottobre 1993, n.427, ha sostituito, nella Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, il n.103, prevedendo, cosi', l'applicazione dell'aliquota agevolata (9%, 10% solo dal 1995) anche per il "gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati". Tale agevolazione riguarda, come si ricava dalla lettera della norma (ed in netto contrasto con le previgenti disposizioni), solamente le cessioni preordinate a quelle nelle quali si concreta la vendita al consumatore finale che destina il gas all'uso domestico.
In seguito, l'art.2 del D.L. 31 dicembre1996, n.669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n.30, ha abrogato l'art.8, comma 31, della legge 11 marzo 1988, n.67, che fissava, come visto, la misura dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, ma soltanto nella parte in cui faceva riferimento alle somministrazioni di gas metano effettuate nei territori del Mezzogiorno per le quali, in forza delle intervenute modifiche, non si poteva continuare ad applicare l'aliquota ridotta.
Alla luce di quanto appena affermato ed in base alle disposizioni ora vigenti, alle somministrazioni in rassegna, relative - esclusivamente - agli usi domestici di cottura cibi e per la produzione di acqua calda, bisogna applicare l'aliquota I. V. A. del 10%, mentre per quanto riguarda il gas metano usato per il riscaldamento (nell'ipotesi in cui un utente utilizzi il gas per il solo riscaldamento), ai sensi del citato art.8, nella parte ancora in vigore, si dovra' applicare l'aliquota ordinaria del 20%.
In linea con tali statuizioni, il numero 127 bis della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633, prevede l'applicazione dell'aliquota I. V. A. del 10% alla "somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1, prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n.37 del 26 giugno 1986... ".
Nel caso di contratti promiscui (ossia in quelli che prevedono, allo stesso tempo, tanto la somministrazione di gas per il riscaldamento nei mesi invernali, quanto l'uso per la cottura dei cibi e per la produzione di acqua calda durante tutto l'anno), bisogna far riferimento a quanto affermato dalla prassi ministeriale e, in particolare, nella C. M. del 3 dicembre 1999, n.226, la quale, in proposito, chiarisce che: "... l'agevolazione dell'aliquota IVA del 10% si applica alle sole forniture di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 (prevista dal provvedimento del CIP n.37 del 26 giugno 1986) e di gas di petrolio liquefatti destinati alle medesime finalita', secondo quanto stabilito dal n. 127-bis della Tabella A, parte III, allegata al DPR n.633 del 26 ottobre 1972, nonche' per l'uso delle imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili, ai sensi del n.103 della predetta Tabella A. ".
La circolare, in merito a tale ultimo aspetto, precisa che per far si che tale agevolazione possa essere applicata alle cessioni di gas utilizzato per la cottura dei cibi e la produzione di acqua calda e' necessario che sussistano, congiuntamente, due condizioni "l'uso domestico" e, nell'ambito di questo, la "finalita' di cottura cibi e produzione di acqua calda". Ne consegue che gli utilizzi di gas metano diversi dai precedenti, quali quelli per riscaldamento di cui alla tariffa T2 sono soggetti all'aliquota IVA del 20%.
La pronuncia ministeriale sottolinea, altresi' - ed e' questo il punto controverso - che "nei casi di utenze ad utilizzazione promiscua, ove non sia possibile determinare la parte impiegata negli usi domestici agevolati per mancanza di distinti contatori, l'imposta si applica con aliquota ordinaria sull'intera fornitura".
Tale orientamento e' emerso inoltre, sebbene con riferimento ad operazioni di diversa natura, comunque connesse alla conclusione di un singolo affare e non alla somministrazione continuativa, in altre pronunce del Ministero dell'Economia e delle Finanze ed, in particolare, nelle risoluzioni n. 142/E e 209/E, rispettivamente, in data 26 agosto 1999 e 14 dicembre 2001.
Le disposizioni legislative che regolamentano l'accensione dei riscaldamenti.
La progettazione, l'installazione, il periodo di esercizio e la manutenzione degli impianti termici di tutti gli edifici trovano la loro disciplina nel D.P.R. n.412 del 26 agosto 1993 e successive modifiche ed integrazioni.
Il territorio nazionale e' stato, infatti, suddiviso in sei zone climatiche (indicate con le lettere dalla "A" alla "F", vgs. art.2, comma 1, e la Tabella A, allegata al decreto appena citato) all'interno delle quali trovano collocazione la maggior parte dei comuni italiani e per ogni zona e' stato stabilito il periodo nel quale gli impianti di riscaldamento possono essere messi in funzione.
In particolare l'art.9, comma 2, di tale decreto stabilisce che: "L'esercizio degli impianti termici e' consentito con i seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale di esercizio dell'impianto termico ed alla durata giornaliera di attivazione:
Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;
Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;
Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;
Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;
Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
Zona F: nessuna limitazione.
Al di fuori di tali periodi gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla meta' di quella consentita a pieno regime".
In base a quanto stabilito dall'art.10 dello stesso decreto i Comuni, in deroga a quanto previsto dall'art.9, possono ampliare, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, sia per i centri abitati, sia per i singoli immobili, dandone immediata notizia alla popolazione.
Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con durata giornaliera non superiore alla meta' di quella prevista a pieno regime.
E', inoltre, consentito il frazionamento dell'orario giornaliero in due o piu' sezioni, con attivazione dell'impianto compresa tra le ore 5 e le ore 23 ed e' essenziale, inoltre, conoscere la zona climatica di appartenenza del proprio Comune, anche perche' la legge dispone che l'amministratore del condominio o, in mancanza, il singolo condomino debba esporre presso ogni impianto centralizzato di riscaldamento al servizio di una pluralita' di utenti, una tabella dalla quale risultino il periodo annuale di esercizio, l'orario di attivazione giornaliera prescelto, le generalita' e il domicilio del soggetto responsabile dell'impianto.
Considerazioni in merito all'applicazione dell'aliquota I. V. A. da parte delle societa' erogatrici.
In conclusione si osserva come l'ammontare I. V. A. (con aliquota del 20% invece che con quella del 10%) versato in piu' dagli utenti nel periodo estivo sia illegittimo in quanto in presenza di un solo contatore ed in considerazione delle disposizioni dettate in ordine al divieto di utilizzazione dei riscaldamenti in tale periodo dell'anno, l'aliquota I. V. A. applicabile non puo' essere che quella del 10%.
Il quadro normativo vigente in materia evidenzia, infatti, che: Ø l'art.9, comma 2, del D.P.R. n.412/1993 impone il divieto di accensione dei riscaldamenti in un determinato periodo dell'anno (che, comunque, per tutte le Regioni d'Italia - ad eccezione di quelle aree incluse nella zona F - va dal 16 aprile al 14 ottobre). Tale restrizione e' rafforzata, altresi', dal disposto del successivo comma 7 che - con riferimento alle abitazioni ubicate nei condomini - cosi' stabilisce: "... ciascun condomino o locatario puo' richiedere che, a cura delle Autorita' competenti di cui all'art.31 comma 3 della legge 9 gennaio 1991, n.10 e a proprie spese, venga verificata l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento"; Ø il n.127 bis della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n.633/1972 prevede l'applicazione dell'aliquota del 10% alla somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda; Ø l'art.8, comma 31, della legge 11 marzo 1988, n.67, nella parte ancora in vigore, indipendentemente dalla estensiva interpretazione fornita dalle citate circolari nn. 226 e 155 del 1999, prevede l'applicazione dell'aliquota ordinaria alle cessioni di gas metano per uso domestico distribuito attraverso la rete urbana, ad eccezione di quello destinato esclusivamente ad uso domestico di cottura cibi e produzione di acqua calda (non facendo riferimento alcuno alla presenza o meno di distinti contatori) che e', esattamente, cio' che avviene nel periodo dell'anno durante il quale, in base alle disposizioni sopra evidenziate, e' vietato accendere il riscaldamento
Risposta ADUC
la ringraziamo sinceramente per le utili indicazioni.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →
Potrebbe interessarti