Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
21 novembre 2002
Cara Aduc, in data 10.09.2002 la Polizia Municipale di Capannori(LU) mi contestava il superamento del limite di velocita' violando l'art.142/9comma D Lgs 285/92, velocita' consentita Km/h 50, velocita' rilevata 96 km/h con una rilevazione effettuata tramite apparecchiatura "Telelaser LTI 20-20" posizionato ad una distanza di mt. 287 alle ore 23:15. Veniva ritirato il documento di guida per l'inoltro alla Prefettura ed ammesso il pagamento in misura di 323,00 Euro.
Sono riuscito a trovare 2 sentenze da parte di Giudici di pace, a seguito presentazione ricorso, che accoglievano e dichiaravano illecito tale apparecchio in quanto palesemente contro l'art.345 del D.P.R. 16 dicembre 1992 che stabilisce "Le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocita' devono essere costruite in modo tale da raggiungere detto scopo fissando la velocita' del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente". Ebbene, perche' sia contestata l'infrazione in modo chiaro ed accertabile lo strumento deve essere in grado di rilevare la targa dell'automezzo sul quale compie la rilevazione (nel mio caso praticamente impossibile trattandosi di motociclo), o, deve perlomeno consentire una semplice individuazione dello stesso. Cio' con il Telelaser TLI 20-20 non si verifica in quanto la targa viene trascritta successivamente e manualmente; inoltre tale apparecchio non e' in grado di fornire documentazione fotografica. E' quindi uno strumento intrinsecamente non idoneo a verificare con certezza la velocita' delle automobili in corsa perche' non permette di associare in modo accertabile e verificabile la velocita' apparsa sul display con un dato veicolo. Il suddetto art.345 del Regolamento del codice della Strada richiede, invece, un riscontro chiaro ed accertabile della velocita' e cioe' oggettivo, corrispondente a requisiti di esattezza scientifica, cosi' da eliminare o, quanto meno ridurre al minimo il rischio del cosiddetto errore umano. Ho presentato Ricorso presso il Giudice di Pace di Lucca il quale ha sospeso momentaneamente il provvedimento in attesa di Dibattito che si terra' in data 18.02.2003. Sono cortesemente a chiedervi eventuali ulteriori notizie inerenti a sentenze gia' conclusesi. Se tali apparecchi sono omologati dalla normativa, se abbisognano, vista la complessita' stessa dell'apparecchio, di omologazioni periodiche e ovviamente a chi competono eventuali revisioni. Ringraziandovi anticipatamente, rimango fiducioso in attesa e con l'occasione porgo cordiali saluti
Sono riuscito a trovare 2 sentenze da parte di Giudici di pace, a seguito presentazione ricorso, che accoglievano e dichiaravano illecito tale apparecchio in quanto palesemente contro l'art.345 del D.P.R. 16 dicembre 1992 che stabilisce "Le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocita' devono essere costruite in modo tale da raggiungere detto scopo fissando la velocita' del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente". Ebbene, perche' sia contestata l'infrazione in modo chiaro ed accertabile lo strumento deve essere in grado di rilevare la targa dell'automezzo sul quale compie la rilevazione (nel mio caso praticamente impossibile trattandosi di motociclo), o, deve perlomeno consentire una semplice individuazione dello stesso. Cio' con il Telelaser TLI 20-20 non si verifica in quanto la targa viene trascritta successivamente e manualmente; inoltre tale apparecchio non e' in grado di fornire documentazione fotografica. E' quindi uno strumento intrinsecamente non idoneo a verificare con certezza la velocita' delle automobili in corsa perche' non permette di associare in modo accertabile e verificabile la velocita' apparsa sul display con un dato veicolo. Il suddetto art.345 del Regolamento del codice della Strada richiede, invece, un riscontro chiaro ed accertabile della velocita' e cioe' oggettivo, corrispondente a requisiti di esattezza scientifica, cosi' da eliminare o, quanto meno ridurre al minimo il rischio del cosiddetto errore umano. Ho presentato Ricorso presso il Giudice di Pace di Lucca il quale ha sospeso momentaneamente il provvedimento in attesa di Dibattito che si terra' in data 18.02.2003. Sono cortesemente a chiedervi eventuali ulteriori notizie inerenti a sentenze gia' conclusesi. Se tali apparecchi sono omologati dalla normativa, se abbisognano, vista la complessita' stessa dell'apparecchio, di omologazioni periodiche e ovviamente a chi competono eventuali revisioni. Ringraziandovi anticipatamente, rimango fiducioso in attesa e con l'occasione porgo cordiali saluti
Risposta ADUC
non ci sono molte sentenze, tuttavia il sito clicca qui aveva trattato l'argomento. Le suggeriamo di effettuare una verifica, onde acquisire eventuali chiarimenti che dovessero necessitarle.
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