Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

14 novembre 2002
Domanda 14 novembre 2002
Il 18 ottobre 2002 ho ritrovato sul parabrezza della mia autovettura un avviso di infrazione al C. d. s. art. 7 che riportava tra l'altro tre motivi d'infrazione: sosta senza esposizione ticket; sosta in parcheggio riservato a persone invalide; e ticket capovolto. Non essendo riuscito a rintracciare l'ausiliario della polizia municipale, ho inteso inviare l'indomani un ricorso al prefetto per il tramite della polizia municipale respingendo in quanto non vere tutte e tre le infrazioni ed allegato il relativo ticket originale. Da alcuni giorni, ho ricevuto una comunicazione dalla prefettura dove in pratica mi si chiede di ripresenatare il ricorso all'atto della reale verbalizzazione dell'infrazione da parte della P. M. in quanto quella che io avevo riscontrato era solo un avviso e mi rimandava ai termini previsti dall'art. 203 del C.d.s. Ora io chiedo cosa devo fare? Non poteva ugualmente la prefettura determinare un'annullamento? Come devo comportarmi? Vi ringrazio fin d'ora e porgo cordiali saluti M.M.




Risposta ADUC
il ricorso va presentato avverso il verbale notificato non contro il foglio trovato sulla propria auto.
Anche perche' le cause per presentare l'opposizione potrebbero essere eliminate nella notifica oppure potrebbero essercene di nuove.
Le consigliamo, dato che al prefetto in caso di rigetto la multa raddoppia, di rivolgersi al giudice di pace del luogo dove e' avvenuta l'infrazione.
Ad ogni modo le ricodiamo che per presentare un ricorso con qualche probabilita' di successo dovrebbe dimostrare di non avere commesso le infrazioni imputatele.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.

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